C.R. SICILIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 138 TFT 05 del 25/10/2022 – Delibera – Procedimento n. 7/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Santo Romano (all’ epoca dei fatti calciatore tesserato per la soc. Pol. Catania 1980). Campionato Provinciale U15 – S.S. 2021/2022

Procedimento n. 7/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Santo Romano (all’ epoca dei fatti calciatore tesserato per la soc. Pol. Catania 1980). Campionato Provinciale U15 – S.S. 2021/2022

La Procura Federale ha deferito a questo TFT con nota prot. 6965/714del 22/09/2022 il sig. Santo Romano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Catania 1980: per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato nelle fila della squadra schierata dalla società Pol. Catania 1980 alla gara Atletico Picanello - Pol. Catania 1980 disputata l’11 aprile 2022 e valevole per il Campionato Provinciale Under 15, nonostante dovesse scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 51 del 6 aprile 2022 del Comitato Regionale Siciliano L.N.D.; tale calciatore, inoltre, ha partecipato alla gara appena citata con il nominativo Santi Roma - soggetto sconosciuto agli archivi federali - ma la data di nascita ed il numero di documento di identità indicati in distinta corrispondono a quelli del sig. Santo Romano, così come riportati nella distinta dell’incontro Pol. Catania 1980 - ASD Gymnica Scordia del 4 aprile 2022. Fissata l’udienza dibattimentale la parte deferita, benché ritualmente convocata, non si è presentata né ha fatto pervenire memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: 3 (tre) giornate di squalifica a carico di Santo Romano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. Catania 1980. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che i documenti prodotti dalla Procura Federale, fra i quali assumono particolare valenza probatoria: 1. segnalazione di posizione irregolare trasmessa dal Comitato Regionale Sicilia in data 14 aprile 2022, avente ad oggetto la riferita posizione irregolare del calciatore sig. Romano Santo; 2. referto e distinta di gara dell’incontro Atletico Picanello - Pol. Catania 1980 disputato l’11 aprile 2022 e valevole per il Campionato Provinciale Under 15; 3. referto e distinta di gara dell’incontro Pol. Catania 1980 - ASD Gymnica Scordia disputato il 4 aprile 2022 e valevole per il Campionato Provinciale Under 15; 4. comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia n. 51 del 6 aprile 2022; 5. comunicato ufficiale del Comitato Regionale Sicilia n. 52 del 13 aprile 2022; 6. foglio censimento della Pol. Catania 1980 per la stagione sportiva 2021 - 2022; 7. estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Santo Romano; 8. certificato di residenza e stato di famiglia del calciatore sig. Santo Romano, inducono a ritenere fondato il deferimento atteso che risulta ampiamente provato che il calciatore sig. Santo Romano, in violazione agli obblighi nascenti dalle indicate norme del C.G.S. ha preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società Pol. Catania 1980 alla gara Atletico Picanello - Pol. Catania 1980 disputata l’11 aprile 2022 e valevole per il Campionato Provinciale Under 15, nonostante dovesse scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 51 del 6 aprile 2022 del Comitato Regionale Sicilia. Da un attento esame dell’intera vicenda appare equo e conforme a giustizia l’applicazione della squalifica per due gare. Ciò posto deve trovare parziale accoglimento la richiesta della Procura Federale con applicazione della sanzione come indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone: la squalifica per due gare a carico del calciatore Santo Romano. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 51, comma 4, e 53 del C.G.S.

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