C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 169 CSAT 7 del 15/11/2022 – Delibera – Procedimento 15/A RECLAMO A.S.D. SIRACUSA CALCIO (SR) Avverso la squalifica per tre gare effettive del calciatore Ababei Marian Sebastian; gara di Coppa Italia di Eccellenza A.S.D. Siracusa Calcio e Nuova Igea Virtus del 26.10.2022; C.U. n. 143 del 28.10.2022.

Procedimento 15/A

RECLAMO A.S.D. SIRACUSA CALCIO (SR) Avverso la squalifica per tre gare effettive del calciatore Ababei Marian Sebastian; gara di Coppa Italia di Eccellenza A.S.D. Siracusa Calcio e Nuova Igea Virtus del 26.10.2022; C.U. n. 143 del 28.10.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, con richiesta di documenti ufficiali, trasmesso anche alla controparte e successivo invio dei motivi nei termini, anch'essi trasmessi alla controparte, l’A.S.D. Siracusa Calcio, in persona del suo Presidente pro-tempore, impugna la decisione assunta dal GST avente ad oggetto la squalifica per tre gare effettive del calciatore Ababei Marian Sebastian “per atto di violenza nei confronti di un avversario”, avendo lo stesso (come è riportato nel referto arbitrale) dopo l’esecuzione di un calcio d’angolo, all’interno della propria area di rigore, colpito un avversario con una manata sul volto. La reclamante chiede in via principale la riduzione della sanzione da tre a una giornata, ex art. 9 co. 1° C.G.S., e in via subordinata a due giornate di squalifica, ex art. 39 co 1° C.G.S. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il thema decidendum posto dalla reclamante è la riconducibilità dell’azione posta in essere dal calciatore del Siracusa Calcio, sig. Ababei Marian Sebastian, nell’alveo di un normale scontro di gioco o, piuttosto, nella condotta gravemente antisportiva, anziché nella condotta violenta come inquadrata dal GST sulla scorta del referto arbitrale. Nel merito, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 61, comma 1, del C.G.S. “fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, si rileva che al 45 + 3' del 2° tempo è stato espulso il giocatore Ababei Marian Sebastian del Siracusa Calcio per “comportamento violento” in quanto “dopo l’esecuzione di un calcio d’angolo, il sig. Ababei M.S. all’interno della propria area di rigore, colpiva un avversario con una manata al volto”. Null’altro è dato leggere nel referto, nemmeno in ordine alle eventuali conseguenze derivanti da tale gesto in danno del calciatore della Nuova Igea Virtus, da ciò potendo dedurre che il giocatore colpito abbia regolarmente proseguito la gara, non essendo stata segnalata la necessità di intervento degli operatori sanitari. In assenza di ulteriori elementi, e tenuto conto che l’episodio è avvenuto nell’area di rigore del Siracusa Calcio dopo l’esecuzione di un calcio d’angolo, nonché del fatto che il Ababei M.S. abbia colpito con la mano, senza procurare conseguenze fisiche al calciatore della squadra avversaria, il quale ha continuato a disputare la gara senza necessità di intervento medico, la condotta dell’Ababei ben può essere inquadrata nell’ambito della fattispecie prevista e punita dall’art. 39, co. 1°, C.G.S. (“condotta gravemente antisportiva”) e conseguentemente la squalifica va ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica comminata al calciatore della A.S.D. Siracusa Calcio, sig. Ababei M.S., a due giornate effettive di gara. Per l’effetto senza addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

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