C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 CSAT 8 del 22/11/2022 – Delibera – Procedimento 17/A A.S.D. NEW RANDAZZO (CT) avverso le squalifiche del calciatore Giusti Francesco per cinque (5) gare effettive e del calciatore Catania Giuseppe per tre (3) gare effettive. Campionato terza categoria Delegazione di Catania, Gir. B, gara Aitna Pedara- A.S.D. New Randazzo del 06-11-2022.

Procedimento 17/A

A.S.D. NEW RANDAZZO (CT) avverso le squalifiche del calciatore Giusti Francesco per cinque (5) gare effettive e del calciatore Catania Giuseppe per tre (3) gare effettive. Campionato terza categoria Delegazione di Catania, Gir. B, gara Aitna Pedara- A.S.D. New Randazzo del 06-11-2022.

Comunicato Ufficiale n. 18 delegazione di Catania del 10-11-2022. Con rituale e tempestivo reclamo, la A.S.D. New Randazzo, in persona del proprio Presidente protempore, impugna la decisione del GST così come riportato in epigrafe. Con i motivi di reclamo, pur riconoscendo i fatti così per come riportati nel referto arbitrale, si sostiene, in estrema sintesi, che si sia trattato di errata percezione della realtà da parte del direttore di gara poiché il contatto fisico è stato del tutto accidentale così come le frasi proferite da entrambi i calciatori non erano indirizzate allo stesso. Le argomentazioni e le giustificazioni addotte dalla reclamante sono prive di pregio e non scalfiscono minimamente quanto riportato nel referto arbitrale che, di contro, si presenta preciso e dettagliato nel rappresentare quanto accaduto nel corso e alla fine della gara in epigrafe indicata. Infatti, nel citato referto, vengono indicate in maniera precisa le frasi ingiuriose e minacciose che venivano proferite mentre il calciatore Giusti spintonava più volte l’arbitro, così come vengono riportate le frasi ingiuriose pronunziate dal calciatore Catania contro l’arbitro cercando nel contempo di aggredirlo. Per completezza si rammenta che gli atti arbitrali (nel caso di specie il referto) ai sensi dell’art. 61 c. 1 C.G.S. fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati e dirigenti in occasione dello svolgimento di una gara. Inoltre, non può essere riconosciuta una riduzione del numero di gare di squalifica ad entrambi i calciatori in considerazione del reiterato contegno minaccioso e aggressivo dagli stessi tenuto. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento neanche parziale risultando le sanzioni così come irrogate dal G.S.T. congrue e non suscettibili della benché minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta l’appello e per l’effetto dispone l’addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

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