C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 196 CSAT 9 del 29/11/2022 – Delibera – Procedimento 18/ A.P.D. SOMMATINESE (CL) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Noto Michele. Campionato 1^ Cat. Girone “B” Gara: Don Bosco Mussomeli – Sommatinese Calcio del 13.11.2022. C.U. n. 167 del 15.11.2022.

Procedimento 18/

A.P.D. SOMMATINESE (CL) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Noto Michele. Campionato 1^ Cat. Girone “B” Gara: Don Bosco Mussomeli – Sommatinese Calcio del 13.11.2022. C.U. n. 167 del 15.11.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi, nei termini, l’A.P.D. Sommatinese, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la sanzione irrogata dal G.S.T. al proprio tesserato sostenendo, in buona sintesi che il proprio giocatore non ha mai tentato di aggredire il direttore di gara così come non lo ha mai insultato, ragion per cui chiede che la stessa venga revocata o, in subordine, rideterminata in termini più equi. A tal fine chiede che la Corte voglia disporre l’audizione dello stesso sig. Michele Noto, nonché voglia assumere, quali testi, i tesserati indicati nel reclamo. Fissata l’udienza di discussione è comparso il sig. Michele Noto che ha negato ogni addebito ed ha chiesto l’accoglimento del reclamo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la chiesta prova testimoniale poiché il procedimento innanzi a questa Corte avviene solo in base ai documenti ufficiali e alla reclamante è consentito solo produrre nuovi documenti. Nel merito, letto il referto redatto dagli ufficiali di gara, ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai comportamenti ed ai fatti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, si evince che al termine dell’incontro il sig. Michele Noto avvicinava con fare aggressivo l’arbitro senza riuscirvi per il pronto intervento dei propri compagni che lo trattenevano ed è in tale frangente che rivolgendosi al DDG gli profferiva la seguente frase:” è tutta colpa tua se è successo questo”. Da quanto sopra si ritiene che il comportamento complessivamente posto in essere dal sig. Michele Noto nei confronti dell’arbitro possa essere valutato come irriguardoso ai sensi della lett. a) del comma 1 dell’art. 36 C.G.S., e per la qualcosa la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure va rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Michele Noto e per l’effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it