C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 196 CSAT 9 del 29/11/2022 – Delibera – Procedimento 20/A A.S.D. BARRESE (EN), Avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di € 100,00, nonché l’ammenda di € 20,00 per violazione dell’art. 72, comma 2, delle N.O.I.F. Campionato Giovanissimi Under 15 Girone “A” Enna, Gara Barrese – Crisas Assoro del 09.11.2022

Procedimento 20/A

A.S.D. BARRESE (EN), Avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di € 100,00, nonché l'ammenda di € 20,00 per violazione dell'art. 72, comma 2, delle N.O.I.F. Campionato Giovanissimi Under 15 Girone “A” Enna, Gara Barrese – Crisas Assoro del 09.11.2022

C.U. n. 35 del 15.11.2022. Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e con contestuale invio dei motivi, trasmesso alla controparte, la A.S.D. Barrese, in persona del suo Presidente pro-tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e chiede l'annullamento delle sanzioni irrogate alla società in quanto le stesse risulterebbero, a suo dire, causate da un mero errore commesso nel compilare la distinta elettronica dei giocatori confondendo la data di nascita di due di essi aventi la stesso cognome e nome. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti ed i comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che allo stesso è allegata la distinta dei giocatori schierati dalla Società Barrese che al n.16 riporta il nominativo di Mancuso Gabriele Giuseppe, che al 30’ del secondo tempo entra in campo in sostituzione del calciatore n.8, Siciliano Giulio. Sostiene la reclamante che il giocatore entrato in campo non era Mancuso Gabriele Giuseppe nato il 02/10/2013 ma Mancuso Gabriele nato il 02/10/2009. Come sostiene la stessa reclamante l’arbitro in sede di riconoscimento dei calciatori prima della gara non ha rilevato alcuna anomalia tra il documento federale di riconoscimento della persona identificata e quanto riportato nella distinta. Le argomentazioni e le giustificazioni addotte dalla reclamante sono quindi prive di pregio e non scalfiscono minimamente quanto riportato nel referto arbitrale. Inammissibile deve altresì dichiararsi il reclamo avverso l’ammenda di € 20,00 in quanto sanzione non reclamabile. In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento neanche parziale risultando le sanzioni come irrogate dal GST congrue.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo perché in parte infondato e in parte inammissibile, e per l’effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 62,00=

 

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