C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 205 CSAT 10 del 06/12/2022 – Delibera – Procedimento 19/A A.S.D. VALLEDOLMO (PA) Avverso squalifica fino al 15.11.2023 del calciatore Siragusa Giuseppe. Campionato 2^ Cat. Girone “B” Gara: A.S.D. Valledolmo – Accademia Mazzarinese del 13.11.2022 – C.U. n. 167 del 15.11.2022

Procedimento 19/A A.S.D. VALLEDOLMO (PA)

Avverso squalifica fino al 15.11.2023 del calciatore Siragusa Giuseppe. Campionato 2^ Cat. Girone “B” Gara: A.S.D. Valledolmo – Accademia Mazzarinese del 13.11.2022 – C.U. n. 167 del 15.11.2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi, l’A.S.D Valledolmo in persona del suo Presidente pro tempore, assistito dal proprio difensore di fiducia ha impugnato la decisione del G.S.T., come in epigrafe riportata, sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Siragusa Giuseppe, che nell’occorso rivestiva la funzione di capitano, non aveva intenzione di aggredire il direttore di gara ma sarebbe stato spinto da tergo a causa della concitazione che si era venuta a creare a seguito dell’espulsione, per somma di ammonizioni, di altro tesserato della Soc. Valledolmo. Sotto altro profilo la reclamante ritiene sproporzionata la sanzione inflitta dal giudice di prime cure poiché l’arbitro non avrebbe subito alcuna lesione per quanto posto in essere dal Siragusa per cui chiede che la stessa venga, in via principale, revocata o, in subordine, riformata in melius. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante nel corso dell’udienza odierna avendone fatta tempestiva richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al minuto 48’ del 2° t. l’arbitro ha espulso, per somma di ammonizioni, il calciatore n. 6 del Valledolmo; a seguito di tale provvedimento disciplinare é dato leggere: “… il K della squadra Valledolmo, Siragusa Giuseppe, corre verso di me mettendomi le mani attorno il collo e spingendomi contro la rete di recinzione della Tribuna…”. Da quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dalla difesa non trova riscontro negli atti ufficiali e la condotta così come posta in essere dal sig. Siragusa Giuseppe va qualificata, senza dubbio alcuno, come violenta secondo quanto disposto dall’art. 35 comma 1 del C.G.S. La circostanza che tale condotta non abbia procurato alcuna lesione non fa venire meno l’aspetto violento della stessa ma non fa scattare l’aggravamento della sanzione minima che da anni uno è elevata ad anni due ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del C.G.S. Conseguentemente il reclamo risulta infondato e pertanto deve essere respinto. Di converso si osserva che la sanzione così come inflitta dal G.S.T. al sig. Giuseppe Siragusa è stata irrogata nel minimo edittale ai sensi dell’art. 35 comma 2 C.G.S. senza che questi abbia tenuto conto della funzione di capitano ricoperta da quest’ultimo il che comporta un aggravamento della sanzione, così come previsto dall’art.73 comma 4 delle N.O.I.F., essendo egli venuto meno ai doveri derivanti dalla funzione per cui la stessa va rideterminata in peius come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo ed in riforma della decisione assunta dal G.S.T. ridetermina la squalifica del sig. Giuseppe Siragusa fino a tutto il 31.12.2023. Per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

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