C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 205 CSAT 10 del 06/12/2022 – Delibera – Procedimento 21/A 3 A.S.D. FC Mazara Calcio avverso squalifica a 5 gare del calciatore Bertoglio Christian.– campionato Eccellenza Gir. “A” gara A.S.D. Resuttana San Lorenzo/A.S.D. FC Mazara Calcio del 20.11.22. Comunicato Ufficiale n. 178 del 22.11.22

Procedimento 21/A 3

A.S.D. FC Mazara Calcio avverso squalifica a 5 gare del calciatore Bertoglio Christian.– campionato Eccellenza Gir. “A” gara A.S.D. Resuttana San Lorenzo/A.S.D. FC Mazara Calcio del 20.11.22. Comunicato Ufficiale n. 178 del 22.11.22

La Società A.S.D. FC Mazara Calcio ha inoltrato rituale preannuncio e successivi motivi di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, rilevando che la squalifica inflitta al proprio calciatore appare sproporzionata ai fatti così come realmente accaduti e ne chiede una riduzione da cinque a una giornata. La reclamante evidenzia che durante lo svolgimento della gara in oggetto, a seguito di un calcio di punizione a favore, un calciatore avversario tratteneva il pallone non consentendo la pronta ripresa del gioco. Il comportamento dell’avversario determinava un alterco con il proprio calciatore Bertoglio Christian, il quale dopo aver seguito l’avversario nel tentativo di farsi restituire il pallone, mimava il gesto di colpire l’avversario con la testa senza comunque toccarlo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 61 comma 1.1 del C.G.S. i rapporti dell’arbitro e degli assistenti fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. L’esame degli atti ufficiali ha consentito di accertare che, al 15’ del 2° tempo regolamentare, il calciatore Bertoglio Christian della società A.S.D. FC Mazara Calcio, a seguito di uno screzio con un avversario, colpiva lo stesso con una testata alla nuca e veniva conseguentemente espulso dal campo. Nessuna descrizione circa l’intensità del gesto e le eventuali conseguenze è dato evincere sia dal referto del direttore di gara che da quello dei propri assistenti, così come non appare sussistere la presenza di circostanze attenuanti o aggravanti che hanno caratterizzato il gesto. La scarna descrizione dell’episodio non consente di effettuare una compiuta valutazione circa la particolare gravità del comportamento violento e pertanto la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare, allo stato degli atti, sproporzionata alla effettiva condotta posta in essere dal calciatore Bertoglio Christian che, seppur caratterizzata dalla violenza, non risulta, in base alla descrizione fornita, particolarmente grave

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie il proposto reclamo e ridetermina la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Bertoglio Christian in 3 gare di squalifica. Senza addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva (non versato).

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