C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 205 CSAT 10 del 06/12/2022 – Delibera – Procedimento 22/A S.S. MILAZZO (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Arena Antonio. Campionato Eccellenza Girone “B” Gara: Milazzo – Siracusa Calcio 1924 del 20.11.2022. C.U. n.178 del 22.11.2022.

Procedimento 22/A

S.S. MILAZZO (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Arena Antonio. Campionato Eccellenza Girone “B” Gara: Milazzo – Siracusa Calcio 1924 del 20.11.2022. C.U. n.178 del 22.11.2022.

Con tempestivo reclamo la S.S. Milazzo, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. a carico del proprio tesserato, così come riportata in epigrafe, sostenendo, in buona sintesi, che sebbene sia deprecabile la frase rivolta dal sig. Arena Antonio nei confronti del direttore di gara la squalifica per tre gare sarebbe sproporzionata essendo il tutto avvenuto in un unico ed isolato contesto per cui ne chiede una rideterminazione in melius.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti ed i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 25’ del 2° t. è stato espulso il sig. Arena Antonio, calciatore di riserva della S.S. Milazzo, per avere rivolto agli ufficiali di gara una frase dall’evidente tenore offensivo; lo stesso, dopo avere ricevuto il provvedimento di espulsione, si rivolgeva ancora una volta nei confronti del DDG in modo offensivo ed ironico. In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento risultando la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure congrua e non suscettibile della pur minima riduzione in relazione alla condotta plurioffensiva posta in essere dal sig. Antonio Arena.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi la il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it