C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 CSAT 11 del 13/12/2022 – Delibera – Procedimento 23/A A.S.D. FOLGORE CALCIO CASTELVETRANO (TP) Avverso rigetto ricorso per posizione irregolare calciatore e omologazione risultato gara. Campionato Promozione Girone “A” Gara: A.S.D. Folgore Calcio Castelvetrano – Alba Alcamo 1928 del 13/11/2022 C.U. 184 del 25/11/2022.

Procedimento 23/A

A.S.D. FOLGORE CALCIO CASTELVETRANO (TP) Avverso rigetto ricorso per posizione irregolare calciatore e omologazione risultato gara. Campionato Promozione Girone “A” Gara: A.S.D. Folgore Calcio Castelvetrano – Alba Alcamo 1928 del 13/11/2022 C.U. 184 del 25/11/2022.

Con tempestivo preavviso di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi, regolarmente notificati alla contro interessata, l’A.S.D. Folgore Calcio Castelvetrano, in persona del suo Presidente pro tempore, assistito dal proprio difensore di fiducia, impugna la decisione assunta dal G.S.T. che ebbe a rigettare, perché inammissibile, il ricorso avverso la posizione irregolare del calciatore Badje Modou Lamin e decidendo nel merito ha ritenuto regolare il tesseramento di detto calciatore omologando, così, il risultato conseguito in campo. In estrema sintesi la reclamante si duole del fatto che il giudice di prime cure non ha tenuto conto che l’addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva era contenuto nella nota di accompagnamento del ricorso inviato a mezzo pec del 13.11.2022; per quanto riguarda, poi, il merito della vicenda sostiene che il predetto calciatore non sarebbe tesserabile perché privo del permesso di soggiorno e che lo stesso, a differenza di quanto riportato in distinta, non sarebbe nato il 2.1.1997 ( data riferibile ad altro calciatore tesserato per l’Atalanta Bergamasca) ma bensì il 17.5.1997 e a riprova di ciò allega copie di pagine asseritamente estrapolate dai siti “wikipedia.it” e “tuttosport.it” che comproverebbero quanto fin qui sostenuto. In prossimità dell’udienza la reclamante ha trasmesso nota inviata alla Questura di Trapani con cui chiede notizie in ordine al rilascio del permesso di soggiorno al calciatore Badje Modou Lamin, a cui quest’ultima, peraltro, non ha dato riscontro. La Corte Sportiva di Appello Territoriale per quanto riguarda il primo motivo di reclamo rileva che effettivamente la ricorrente aveva chiesto l’addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva nella nota di accompagnamento del 13.11.2022 ma la circostanza risulta del tutto ininfluente poiché il giudice di prime cure se pur avesse ritenuto il ricorso ammissibile non sarebbe arrivato, comunque, ad una decisione diversa da quella effettivamente assunta ex officio. Nel merito il reclamo non solo è infondato ma risulta essere del tutto temerario poiché le presunte prove documentali, che a dire della reclamante conforterebbero la sua tesi, non hanno, al contrario, alcuna valenza probatoria. Infatti, dall’esame della richiesta di tesseramento inserita nel sistema informatico della FIGC risulta che il calciatore Badje Modou Lamin è nato in Gambia il 2.1.1997 per come è dato evincersi dalla copia della carta di identità allegato al tesseramento così come risulta allegata anche la copia del permesso di soggiorno. Inoltre dalla consultazione dello storico del tesseramento risulta, altresì, che il sig. Badje Modou Lamin è stato sì tesserato per l’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ma da questa è stato svincolato al termine della ss 2020/2021; per la ss 2021/2022 risulta essere stato tesserato per la F.C. Mazara Calcio che lo ha svincolato a far data dal 1.7.2022; ed infine per la ss 2022/2023 risulta tesserato per l’Alba Alcamo 1928.

PQ.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato. Visto l’art. 55 del C.G.S. condanna la reclamante al pagamento, a favore della S.S.D. Alba Alcamo 1928 S.r.l., dell’importo di € 500,00 comprensivi di ogni onere accessorio.

 

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