C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 CSAT 11 del 13/12/2022 – Delibera – Procedimento 25/A A.S.D. FC Alcamo 1928 Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Farina Carlo Giovanni. Campionato 1^ Cat. Girone “A” Gara: FCD Belice Sport – A.S.D. FC Alcamo 1928 del 27.11.2022 C.U. n.194 del 29.11.2022.

Procedimento 25/A

A.S.D. FC Alcamo 1928 Avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Farina Carlo Giovanni. Campionato 1^ Cat. Girone “A” Gara: FCD Belice Sport – A.S.D. FC Alcamo 1928 del 27.11.2022 C.U. n.194 del 29.11.2022.

Con preannuncio di reclamo del 1.12.2022 e successivo invio, nei termini, dei motivi l’A.S.D. FC Alcamo 1928, in persona del suo Presidente pro tempore impugna la decisione assunta dal G.S.T. e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il proprio tesserato si è limitato ad esternare il proprio disappunto al direttore di gara ritenendo che quest’ultimo non lo avesse tutelato non sanzionando adeguatamente i numerosi falli che aveva subito nel corso della gara senza però mai essere violento o minaccioso, il tutto, peraltro, si sarebbe risolto in un unico ed isolato contesto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S., fa piena prova circa i fatti ed i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che al termine della stessa il calciatore n. 8 sig. Farina Carlo si dirige verso il ddg insultandolo più volte. Una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare dell’espulsione il già menzionato calciatore tentava di spintonare l’arbitro senza però riuscirvi. Ciò premesso il reclamo può trovare parziale accoglimento in ragione del fatto che il comportamento posto in essere dal sig. Farina va qualificato, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett.a) C.G.S. come irriguardoso per cui la sanzione va rideterminata come da dispositivo tenendosi conto della sua reiterazione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Farina Carlo Giovanni e per l’effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

 

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