C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 CSAT 11 del 13/12/2022 – Delibera – Procedimento 26/ Associazione Sportiva Dilettantistica Renzo Lo Piccolo (PA) – Avverso la squalifica del calciatore sig. Licciardello Antonino (3 gare). Campionato Seconda Categoria Girone A: gara CALATAFIMI DON BOSCO – RENZO LOPICCOLO del 27.11.2022 C.U. n. 194 del 29.11.2022.
Procedimento 26/
Associazione Sportiva Dilettantistica Renzo Lo Piccolo (PA) - Avverso la squalifica del calciatore sig. Licciardello Antonino (3 gare). Campionato Seconda Categoria Girone A: gara CALATAFIMI DON BOSCO – RENZO LOPICCOLO del 27.11.2022 C.U. n. 194 del 29.11.2022.
Con gravame la Associazione Sportiva Dilettantistica Renzo Lo Piccolo, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la sanzione inflitta dal GST al proprio tesserato, così come riportata in epigrafe, e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo in buona sintesi che il comportamento violento posto in essere dal Sig. Licciardello Antonino nei confronti del giocatore avversario Buglisi Mirco a fine gara, nascesse dall’intenzione di proteggere il proprio gruppo, mentre già i giocatori si stavano avviando verso gli spogliatoi e, per tale ragione, colpiva lo stesso senza tuttavia causargli alcun danno fisico. Giova ricordare che lo stesso giocatore colpito (Buglisi Mirco), nel medesimo episodio aveva colpito, il giocatore Licciardello Antonino, senza provocargli alcun danno. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che la condotta del giocatore Licciardello Antonino, consistita in uno scambio di colpi con il giocatore Buglisi Mirco, inflitti senza particolare determinazione, fosse riconducibile ad un comportamento censurabile ma non di particolare gravità, sicché possa essere rideterminata in termini più equi la sanzione inflitta, riducendola a due sole giornate di squalifica
P.Q.M.
accogliendo parzialmente il reclamo, riduce la sanzione della squalifica al giocatore Costa Paolo a due giornate e per l’effetto dispone di non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.
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