C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 CSAT 11 del 13/12/2022 – Delibera – Procedimento 29/A F.C. VITTORIA CALCIO A.S.D. Avverso inibizione fino al 15.01.2023 del sig. Frasca Stefano, già inibito. Campionato Promozione Girone “D” Gara: Pro Ragusa – Vittoria Calcio del 26.11.2022 C.U. n.194 del 29.11.2022.

Procedimento 29/A

F.C. VITTORIA CALCIO A.S.D. Avverso inibizione fino al 15.01.2023 del sig. Frasca Stefano, già inibito. Campionato Promozione Girone “D” Gara: Pro Ragusa – Vittoria Calcio del 26.11.2022 C.U. n.194 del 29.11.2022.

Con preannuncio di reclamo e contestuale invio dei motivi giusta pec del 2.12.2022 la FC Vittoria Calcio A.S.D., in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. e ne chiede la revoca sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Frasca, nell’occorso, non si trovava nell’impianto sportivo ma bensì al lavoro per come risulterebbe da una dichiarazione rilasciata dall’azienda presso cui lavora. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara e il relativo supplemento all’uopo richiesto, che ia sensi dell’art. 61 comma 1 del C.G.S. fanno piena prova circa fatti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che il direttore di gara ha riconosciuto personalmente il sig. Frasca Stefano avendo più volte diretto gare dove era impegnata la Società Vittoria Calcio avendo avuto, così, modo di conoscerlo personalmente. Dalla lettura del referto si evince che al termine della gara nella zona antistante gli spogliatoi il direttore di gara notava la presenza del sig. Stefano Frasca il quale rivolgeva ripetuti insulti non solo nei confronti degli ufficiali di gara ma anche nei confronti dell’intera categoria arbitrale tant’è che veniva allontanato dalle forze dell’ordine presenti. Ciò premesso il reclamo non può trovare accoglimento risultando congrua e non suscettibile della benché minima riduzione la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

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