C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 CSAT 13 del 20/12/2022 – Delibera – Procedimento 30/A A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO (PA) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 6. Campionato C5 Serie C1 Girone “A” Gara: A.S.D. Punta Vugghia Bagheria – A.S.D. Resuttana San Lorenzo del 19.11.2022 C.U. n. 200 del 2.12.2022

Procedimento 30/A

A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO (PA) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 6. Campionato C5 Serie C1 Girone “A” Gara: A.S.D. Punta Vugghia Bagheria – A.S.D. Resuttana San Lorenzo del 19.11.2022 C.U. n. 200 del 2.12.2022

Con reclamo inviato a mezzo pec del 6.12.2022 l’A.S.D. Resuttana San Lorenzo, in persona del Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma con conseguente ripristino del risultato conseguito in campo. Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva che ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S. il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Rilevato che non risulta essere stato depositato alcun preannuncio di reclamo presso la segreteria di questa Corte per la qual cosa il reclamo va dichiarato inammissibile con conseguente preclusione di ogni esame di merito. Non di meno deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale sia in relazione a quanto denunciato dalla reclamante nel suo scritto anche in relazione a quanto riferito dalla consorella, sia in ordine alle accuse di falsa refertazione rivolta ai direttori di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato. Si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it