C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 CSAT 13 del 20/12/2022 – Delibera – Procedimento 33/A A.S.D. QAL’AT (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, ed avverso l’inibizione fino al 16.12.2022 a carico del sig. Breccia Salvatore. Campionato Under 15 Gara: Atletico Dream Soccer – Qal’at del 26.11.2022 C.U. n. 37 del 7.12.2022 Delegazione Provinciale di Ragusa.
Procedimento 33/A
A.S.D. QAL’AT (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, ed avverso l’inibizione fino al 16.12.2022 a carico del sig. Breccia Salvatore. Campionato Under 15 Gara: Atletico Dream Soccer – Qal’at del 26.11.2022 C.U. n. 37 del 7.12.2022 Delegazione Provinciale di Ragusa.
Con reclamo inviato a mezzo pec in data 9.12.2022 l’A.S.D. Qal’at, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le sanzioni, come in epigrafe riportate, sostenendo, in buona sintesi, che la posizione del calciatore Di Benedetto Paolo debba ritenersi regolare poiché il genitore di quest’ultimo avrebbe firmato la richiesta di tesseramento in data 24.11.2022, come dallo stesso confermato con l’autocertificazione che viene allegata, e che tale richiesta solo per un mero disguido non è stata tempestivamente depositata nel sistema informatico, ragion per cui chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo e, conseguentemente, revocata la sanzione a carico del dirigente accompagnatore. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il proposto reclamo è inammissibile sotto un duplice profilo. Innanzitutto, sebbene il reclamo debba considerarsi tempestivo, avendo la società inviato i motivi entro i due giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale così rimanendo assorbito il preliminare invio del preannuncio che, al contrario, le avrebbe consentito l’invio dei motivi entro i cinque giorni dalla pubblicazione del C.U., lo stesso, vertendo sul risultato gara, non risulta essere stato notificato alla contro interessata. Parimenti inammissibile risulta l’impugnazione della sanzione a carico del sig. Salvatore Breccia in quanto la stessa, ai sensi dell’art. 137 comma lett. b) C.G.S., non è impugnabile. Solo per completezza della decisione occorre ricordare che ai sensi dell’art.39 comma 3 delle N.O.I.F. la decorrenza del tesseramento ha effetti solo dalla data di deposito telematico della richiesta e l’utilizzo del calciatore/calciatrice, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva pari a € 62,00, non versato.
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