C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 241 CSAT 14 del 03/01/2023 – Delibera – Procedimento 34/A F.C. VITTORIA A.S.D. (RG) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Fabio D’Agosta. Coppa Italia Promozione Gara: F.C. Vittoria – Fulgatore del 07.12.2022 C.U. n. 208 del 09.12.2022.

Procedimento 34/A

F.C. VITTORIA A.S.D. (RG) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Fabio D’Agosta. Coppa Italia Promozione Gara: F.C. Vittoria – Fulgatore del 07.12.2022 C.U. n. 208 del 09.12.2022.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi, nei termini, la F.C. Vittoria A.S.D., in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la sanzione assunta dal GST al proprio tesserato come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore Fabio D’Agosta non ha mai sferrato alcun pugno al calciatore avversario ma si sarebbe semplicemente limitato ad ostacolargli la corsa in azione di gioco, per cui sarebbe venuto così in contatto con l’avversario ed il naturale gesto del braccio fatto da questi sarebbe stato male interpretato dal direttore di gara. A tal fine, la reclamante aggiunge che il calciatore avversario non sarebbe né caduto a terra né avrebbe riportato lesioni al volto. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 61 comma 1 del C.G.S. fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 20’ del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Fabio D’Agosta perché “ a gioco in svolgimento colpisce con un pugno sul viso il calciatore n.5… della S. Fulgatore mentre quest’ultimo difendeva il pallone dopo un contrasto”. In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova risconto negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come irrogata dal GST risulta congrua per essere stata determinata nel minimo edittale previsto dall’art. 38 C.G.S., né nell’occorso ricorre alcuna delle ipotesi attenuanti codificate dall’art. 13 del medesimo codice.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

 

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