C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 241 CSAT 14 del 03/01/2023 – Delibera – Procedimento 36/A A.S.D. SPORT CLUB PALAZZOLO (SR) avverso squalifica per tre gare effettive al giocatore CIRELLI MARIO; Campionato di Eccellenza Girone “B” Gara Virtus Ispica 2020 – Sport Club Palazzolo del 11.12.2022; C.U. n. 213 del 13.12.2022.
Procedimento 36/A
A.S.D. SPORT CLUB PALAZZOLO (SR) avverso squalifica per tre gare effettive al giocatore CIRELLI MARIO; Campionato di Eccellenza Girone “B” Gara Virtus Ispica 2020 – Sport Club Palazzolo del 11.12.2022; C.U. n. 213 del 13.12.2022.
Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, con richiesta di documenti ufficiali, e successivo invio dei motivi nei termini, la A.S.D. Sport Club Palazzolo, in persona del suo Presidente pro-tempore impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e chiede di rivedere la sanzione irrogata al calciatore Cirelli Armando lamentando una disparità di trattamento da parte del GST che, a suo dire, per analogo comportamento da parte di un giocatore della squadra avversaria, Cavallo Andrea. avrebbe adottato una sanzione più tenue. Per tali motivi chiede l'adeguamento a tale ultima sanzione con la riduzione di una giornata della squalifica irrogata a carico del proprio tesserato. Il reclamo non contiene alcuna motivazione a giustificazione del comportamento tenuto dal giocatore per il quale si chiede la rideterminazione della sanzione inflittagli in primo grado, né contiene specifiche censure contro la decisione impugnata, come richiesto dal comma 4 dell'art. 76 del C.G.S., ma semplicemente una richiesta di adeguamento ad altra sanzione inflitta ad un giocatore della squadra avversaria dal GST espulso per un comportamento falloso tenuto in circostanze e con modalità diverse. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti di gara, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S. fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 17' minuto del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Cirelli Armando perché: “a gioco fermo, dopo avere ravvisato un calcio di punizione diretto a favore della Virtus Ispica a seguito di un fallo di gioco nelle vicinanze della linea laterale......colpiva intenzionalmente con un calcio di media intensità l'avversario all'altezza della coscia, causando momentaneo dolore ma senza fuoriuscita di sangue e/o assistenza di sanitari o dirigenti dalla panchina ” . In ragione di quanto sopra il gravame deve essere rigettato in quanto la sanzione come irrogata dal G.S.T. è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione poiché è stata determinata nel minimo edittale previsto dall’art. 38 C.G.S.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.
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