C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 247 CSAT 15 del 10/01/2023 – Delibera – Procedimento 41/A A.S.D. TEAM CALCIO (PA) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, ammenda di € 150,00 ed avverso la squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sig.ri Stassi Salvatore, Cordaro Daniel, Lo Monaco Giuseppe e Spina Angelo. Campionato Under 17 Reg.le Girone “B” Gara: A.S.D. Team Calcio – A.S.D. Stella D’Oriente del 17.12.2022 C.U. n. 229/sgs 87 del 20.12.2022.

Procedimento 41/A

A.S.D. TEAM CALCIO (PA) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3, ammenda di € 150,00 ed avverso la squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sig.ri Stassi Salvatore, Cordaro Daniel, Lo Monaco Giuseppe e Spina Angelo. Campionato Under 17 Reg.le Girone “B” Gara: A.S.D. Team Calcio – A.S.D. Stella D’Oriente del 17.12.2022 C.U. n. 229/sgs 87 del 20.12.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’A.S.D. Team Calcio in persona del suo Presidente pro tempore, assistito dal proprio difensore di fiducia, ha impugnato la decisione assunta dal GST così come riportata in epigrafe, e chiede che: a) venga disposta la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro; b) venga annullata la sanzione di € 150,00; c) che le qualifiche a carico dei calciatori vengano rideterminate in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che la gara non poteva essere sospesa dall’arbitro per inferiorità numerica di entrambe le squadre in quanto i calciatori effettivamente espulsi dall’arbitro sono stati quattro per parte con la conseguenza che al momento della sospensione le squadre si trovano in numero di sette calciatori per parte sì da potere continuare l’incontro. Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei calciatori la reclamante ritiene che siano sproporzionate a quanto effettivamente accaduto in quanto gli stessi si sarebbero limitati a dividere i contendenti e a riportare la calma. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante avendone fatta rituale e tempestiva richiesta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara rileva che l’arbitro ha erroneamente sospeso la gara per inferiorità numerica sebbene entrambe le squadre a seguito delle espulsioni (quattro per parte) erano rimaste con sette calciatori ciascuna cosa che avrebbe permesso la continuazione dell’incontro. Per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda si ritiene che la stessa non va revocata poiché la società ospitante è responsabile dell’ordine pubblico e il relativo servizio d’ordine è risultato del tutto inadeguato alle circostanze sì da permettere che un solo spettatore abbia potuto raggiungere il direttore di gara spintonandolo e minacciandolo. Per quanto riguarda poi le sanzioni a carico dei tesserati le stesse risultano adeguate e non suscettibili della benché minima riduzione in relazione a quanto da loro posto in essere non trovando riscontro nel referto, che ricordiamo gode di fede privilegiata, la tesi difensiva sostenuta dalla reclamante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo dispone la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato. Manda la presente decisione al C.R.S. per quanto di competenza.

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