C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 247 CSAT 15 del 10/01/2023 – Delibera – Procedimento 43/A A.S.D. Real Catania (CT) Avverso la squalifica per quattro gare del calciatore sig. Coumbassas Amadou. Campionato under 17 regionale maschile Girone D: gara A.S.D. Academy Katane School – A.S.D. Real Catania del 18.12.2022 C.U. n. 229/SGS 87 del 20.12.2022.
Procedimento 43/A
A.S.D. Real Catania (CT) Avverso la squalifica per quattro gare del calciatore sig. Coumbassas Amadou. Campionato under 17 regionale maschile Girone D: gara A.S.D. Academy Katane School – A.S.D. Real Catania del 18.12.2022 C.U. n. 229/SGS 87 del 20.12.2022.
Con gravame, sottoscritto dal Presidente Sig. Ruisi Giovanni Massimo, la A.S.D. Real Catania impugna la squalifica per quattro gare inflitta dal GST al proprio tesserato sig. Coumbassas Amadou, e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il contestato comportamento violento nei confronti del calciatore avversario Saitta Salvatore, fosse frutto di un fallo di reazione al tentativo di aggressione del detto avversario, il quale aveva tentato di colpirlo con un pugno. Per tale ragione il Coumbassas Amadou colpiva a sua volta l’avversario senza tuttavia causargli alcun danno fisico. Per tali motivi entrambi i calciatori venivano poi espulsi. Sosteneva l’appellante, altresì, che il proprio calciatore, per il fatto di essere di origine africane, era stato oggetto di insulti raziali. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che la condotta antisportiva del calciatore Coumbassas Amadou sia pienamente provata: questi, infatti colpiva al petto con un pugno il calciatore Saitta Salvatore che prima aveva a sua volta reagito al fallo dell’avversario sferrandogli un pugno non andato a segno. Tali comportamenti, a seguito dei quali entrambi i calciatori venivano espulsi, causavano una rissa tra i calciatori delle due squadre. Questa Corte Sportiva rileva, tuttavia, che il reclamo oltre ad essere infondato è inammissibile in quanto sottoscritto dal Presidente pro-tempore Sig. Ruisi Giovanni Massimo, soggetto inibito sino al 10.01.2023 che, conseguentemente, non poteva sottoscrivere il reclamo per il divieto di svolgere attività federale ex art. 9, lettera h) del C.G.S.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo e per l’effetto dispone di incamerarsi nella misura di €62,00 il contributo di accesso alla giustizia sportiva
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