C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 247 CSAT 15 del 10/01/2023 – Delibera – Procedimento 46/A A.S.D. ATLETICO STELLA D’ORIENTE (PA) Avverso la decisione del Giudice Sportivo di assegnare la gara perduta per 0-3 e l’ammenda di € 150,00, nonché la squalifica per quattro giornate di gara ai calciatori sigg.ri Akosah Lawrence Kwame, Calcagno Samuele, Carollo Manuel e Tantillo Salvatore – Campionato Under 17 (Gir. B): Gara A.S.D. Atletico Stella D’Oriente / Team Calcio del 18/12/2022 – C.U. n. 229 del 20/12/2022.

Procedimento 46/A

A.S.D. ATLETICO STELLA D’ORIENTE (PA) Avverso la decisione del Giudice Sportivo di assegnare la gara perduta per 0-3 e l’ammenda di € 150,00, nonché la squalifica per quattro giornate di gara ai calciatori sigg.ri Akosah Lawrence Kwame, Calcagno Samuele, Carollo Manuel e Tantillo Salvatore - Campionato Under 17 (Gir. B): Gara A.S.D. Atletico Stella D’Oriente / Team Calcio del 18/12/2022 - C.U. n. 229 del 20/12/2022.

Con comunicazione del 22.12.2022 inviata a mezzo pec a questa Corte Sportiva, l’A.S.D. Atletico Stella D’Oriente, in persona del suo Presidente, nel chiedere copia degli atti ufficiali di gara, preannunciava il reclamo avverso i provvedimenti adottati nei confronti della Società e dei propri tesserati indicati in epigrafe. Il detto preannuncio di reclamo, tuttavia non risultava sottoscritto e, vieppiù, non era inviato alla Consorella Team Calcio. Con successiva comunicazione pec del 28.12.2022, la reclamante proponeva ricorso che veniva redatto nel corpo della stessa comunicazione col seguente incipit «Io sottoscritto Gargano Tommaso, in qualità di Presidente della Asd Atletico Stella D’Oriente presento ricorso …», nel quale concludeva chiedendo «…il riesame del provvedimento, di volere ripetere la gara che non doveva essere interrotta e la diminuzione delle giornate di squalifica...». Ebbene, questa Corte Sportiva, nel rilevare come il predetto “ricorso” sia privo di qualsivoglia sottoscrizione, sia in formato analogico che digitale e che, peraltro, il preavviso di reclamo non era stato comunicato alla società Team Calcio, non può che dichiarare improcedibile il presente giudizio. Per quanto sopra, pertanto, non può procedersi a qualsivoglia scrutinio delle questioni di merito irritualmente comunicate a questa Corte Sportiva dovendosi, invero, qualificare l’atto di cui sopra nella categoria giuridica della c.d. “inesistenza”, ovverosia quella condizione in base alla quale viene accertata l'impossibilità di qualificare un atto giuridico, o per la mancanza o per la incompletezza di requisiti minimi tali che, per l'ordinamento generale e quello sportivo nella specie, l'atto giuridicamente non esiste ed è irrilevante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale conferma la decisione del Giudice di primo grado e, per l’effetto, dispone l’addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva pari a € 62,00=

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