C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 247 CSAT 15 del 10/01/2023 – Delibera – Procedimento 48/A A.S.D. CITTA’ DI TAORMINA (ME) Avverso squalifica fino al 31.1.2023 all’allenatore sig. Coppa Marco – Campionato Coppa Italia Eccellenza e Promozione: Gara A.S.D. Città di Taormina – A.S.D. Nuova Igea Virtus del 21/12/2022 – C.U. n. 233 del 22/12/2022.
Procedimento 48/A
A.S.D. CITTA’ DI TAORMINA (ME) Avverso squalifica fino al 31.1.2023 all’allenatore sig. Coppa Marco - Campionato Coppa Italia Eccellenza e Promozione: Gara A.S.D. Città di Taormina - A.S.D. Nuova Igea Virtus del 21/12/2022 - C.U. n. 233 del 22/12/2022.
Con tempestivo reclamo del 24/12/22 e successivo invio, nei termini, dei motivi, la A.S.D. Città di Taormina, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la sanzione indicata in epigrafe irrogata dal GST all’allenatore sig. Coppa Marco, chiedendone una «rideterminazione della stessa in termini più equi». La reclamante asserisce, in buona sostanza, che l’allenatore, a seguito di un presunto fallo ad un proprio giocatore asseritamente non sanzionato, si sarebbe rivolto all’assistente di linea con la frase «che siamo venuti a fare se non fischia questi falli?», frase non avente alcun tenore offensivo. Premesso quanto sopra, dalla lettura del referto arbitrale si evince che, su segnalazione dell’assistente dell’arbitro Pietro Fardella «Al 2 min. del P.T. ho alzato la bandierina per allontanare dal terreno di gioco l’allenatore Coppa Marco (Città di Taormina) per essersi messo faccia a faccia con me e aver offeso, in modo aggressivo, l’operato del collega arbitro». Ebbene, come noto i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; alla luce di quanto asserito a sua difesa dalla Società appellante e dalla ricostruzione desumibile dal referto, appare indubbio che la condotta attribuita all’allenatore sig. Coppa, non si sia limitata ad una frase rivolta all’assistente di linea ma si sia concretizzata anche in un atteggiamento aggressivo, denotato dalla presenza “faccia a faccia” e dall’offesa rivolta all’operato del direttore di gara. Ciò precisato, in ragione della gravità del fatto sanzionato, si ritiene non sussistano validi motivi per riformare la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore sig. Coppa in primo grado, che appare congrua e, pertanto, deve essere confermata.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale conferma la decisione del Giudice di primo grado. Con addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva pari a € 130,00=
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