C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 259 CSAT 16 del 17/01/2023 – Delibera – Procedimento n. 44/A A.S.D. EMIRI (PA) avverso squalifica per cinque gare dei calciatori sigg.ri Virzì Giuseppe, Arnone Salvatore, Bonanno Roberto, Calaiò David Salvatore; per quattro gare dei calciatori Di Maria Marco, Furia Riccardo, Loddo Aldo, Rinicella Nicolò, Testagrossa Stefano, Vallecchia George; nonché l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.01.2023 per il sig Riolo Damiano e l’ammenda di €.300,00 per la società Emiri. Campionato CALCIO a 5 C/2 girone A, gara / A.S.D. Emiri – A.S.D. Jato del 17/12/2022. C.U. n.227 del 20/12/2022.
Procedimento n. 44/A
A.S.D. EMIRI (PA) avverso squalifica per cinque gare dei calciatori sigg.ri Virzì Giuseppe, Arnone Salvatore, Bonanno Roberto, Calaiò David Salvatore; per quattro gare dei calciatori Di Maria Marco, Furia Riccardo, Loddo Aldo, Rinicella Nicolò, Testagrossa Stefano, Vallecchia George; nonché l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.01.2023 per il sig Riolo Damiano e l'ammenda di €.300,00 per la società Emiri. Campionato CALCIO a 5 C/2 girone A, gara / A.S.D. Emiri - A.S.D. Jato del 17/12/2022. C.U. n.227 del 20/12/2022.
Con appello ritualmente e tempestivamente inviato (preannunzio di appello con richiesta documenti del 21.12.22, trasmessi alla richiedente con Pec del 22/12/2022, ore 15:44) l’A.S.D. Emiri impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, in buona sintesi, che i propri tesserati si sarebbero limitati a difendersi dalle aggressioni subite dai tesserati dello Jato, senza dare vita ad alcuna rissa, ingenerata dall'ingresso in campo di alcuni tesserati dello Jato che, travolto l'addetto alla sicurezza, entravano in campo con l'intento di aggredire il giocatore Rappa Giuseppe, scatenando così l'ingresso in campo di altri tesserati dello A.S.D. Jato mossi dal medesimo intento e, d'altra parte, l'intervento dei compagni di squadra del Rappa nel tentativo di difenderlo ed allontanarlo dagli avversari con gesti piuttosto decisi. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, nel merito, esaminati gli atti ed in particolare il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, rileva che al 37’ del 2° t. l’arbitro si trovava costretto ad sospendere la gara per l'ingresso in campo del calciatore locale Rappa Giuseppe, precedentemente espulso; successivamente il calciatore ospite Finazzo usciva dal rettangolo di gioco cominciando a prendersi a pugni e calci con un tifoso locale, poi seguito da tutti i calciatori e dirigenti ad eccezione del n.7 ospite, del n.13 locale, del dirigente accompagnatore ospite e dell'allenatore locale. Dopo alcuni minuti poiché la rissa continuava, ed alla luce dell'espulsione dei titolari, il numero dei giocatori sarebbe stato inferiore a tre per squadra, l'arbitro decretava la sospensione della gara, senza poter mostrare le notifiche di espulsione, stante l'assenza dei giocatori frattanto usciti dal recinto di gioco e ritenuti espulsi, "dato che usavano violenza tra di loro", e specificatamente individuati nel referto. Sentito, altresì, il presidente della A.S.D. Emiri sig. Roberto Rampolla e rigettata la richiesta di acquisizione di filmati perché inammissibile, la Corte Sportiva rileva come la ricorrente non adduca alcun elemento atto a provare che tutti i propri tesserati coinvolti avessero agito per difendersi da aggressioni subite ed anzi, a pag. 2 del ricorso si legge "non può escludersi che i propri tesserati abbiano posto in essere qualche atto di violenza nei confronti del singolo tesserato avversario". D'altra parte non vi è alcun dubbio sulla natura di condotta violenta degli atti posti in essere dai tesserati sanzionati (V. per tutti Corte Sportiva Appello Sez. Un. in CU n.114(CSA del 3/17) ma non anche della "particolare gravità" di cui all'art 19 C.G.S. Tuttavia, ritiene la Corte che dagli elementi probatori esaminati emerga una differenza di comportamento tra i soggetti interessati con conseguente necessità di una rimodulazione delle sanzioni applicate. Invero, dal referto arbitrale risulta che i calciatori Di Maria, Loddo, Testagrossa e Vallecchia reagirono ai colpi dei giocatori ospiti, con conseguente riduzione della squalifica a tre giornate; mentre per i giocatori Rinicella e Furia che colpivano per primi i giocatori ospiti, potrà essere confermata la squalifica per quattro giornate. Mentre non può parlarsi di condotta "meramente partecipativa" alla mass-confrontation per il giocatore Virzì, assorbita per quest'ultimo la minore sanzione per espulsione, nonché per i calciatori Arnone, Bonanno e Calaiò, che "si aggiungevano alla rissa", secondo il referto arbitrale, denotando una maggiore volontarietà dell'adozione di una condotta violenta, e per i quali dovrà essere comminata la squalifica, ridotta rispetto alla decisione del Giudice sportivo, di quattro giornate. Deve essere confermata l'ammenda di €.300,00 alla società Emiri, i cui tesserati davano luogo alla rissa e non avendo la società ospitante assicurato un adeguato servizio d'ordine, poiché invero l'addetto al servizio d'ordine, secondo il referto arbitrale, sul nascere della rissa scompariva, senza svolgere il proprio ruolo. Così come deve essere confermata la sanzione della inibizione fino al 31.01.23 per il dirigente accompagnatore Sig. Riolo, che, alla luce del ruolo ricoperto, rende ancor più ingiustificabile la volontaria partecipazione alla rissa successivamente all'inizio della stessa. In ragione di quanto sopra il gravame risulta solo parzialmente fondato poiché quanto sostenuto dalla reclamante non trova pieno riscontro negli atti ufficiali di gara; ragion per cui si ritiene di dover rideterminare in termini più equi alcune delle superiori sanzioni, così come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre giornate la squalifica a carico dei calciatori Di Maria Marco, Loddo Aldo, Testagrossa Stefano e Vallecchia George; in quattro giornate quelle a carico dei calciatori Virzì Giuseppe, Arnone Salvatore, Bonanno Roberto e Calaiò David Salvatore. Conferma la squalifica per quattro giornate per i calciatori Rinicella Nicolò e Furia Riccardo. Conferma l'inibizione fino al 31.01.23 per il dirigente accompagnatore Riolo Damiano, nonché l'ammenda di €.300,00 per l'A.S.D. Emiri. Stante il parziale accoglimento del gravame dispone non addebitarsi la tassa di accesso alla Giustizia Sportiva.
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