C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 259 CSAT 16 del 17/01/2023 – Delibera – Procedimento 47/A A.S.D. Sporting Club NIPA (SR), avverso la decisione adottata dal GST di perdita della gara per 0-6. Campionato provinciale di Calcio a 5 under 15, girone unico Siracusa, gara A.S.D. Sporting Club Nipa – Canicattinese del 16.12.2022 C.U. n. 37 della Delegazione di Siracusa del 22.12.2021.
Procedimento 47/A
A.S.D. Sporting Club NIPA (SR), avverso la decisione adottata dal GST di perdita della gara per 0-6. Campionato provinciale di Calcio a 5 under 15, girone unico Siracusa, gara A.S.D. Sporting Club Nipa - Canicattinese del 16.12.2022 C.U. n. 37 della Delegazione di Siracusa del 22.12.2021.
Con preannuncio di reclamo del 23.12.2022 e successivo reclamo del 27 dicembre 2022, la A.S.D. Sporting Club NIPA, in persona del suo Presidente pro-tempore, ha impugnato la decisione assunta dal GST con la quale, in relazione alla gara in epigrafe, visti gli atti ufficiali da quali risulta che la partita è stata sospesa al 27° minuto del secondo tempo a causa del comportamento posto in essere da persona del pubblico, non identificata, che ha assunto nei confronti del Direttore di Gara un atteggiamento minaccioso sfociato in contatto fisico (strattonamento), ha comminato a carico della odierna reclamante la sanzione della perdita della gara per 0 – 6, l’ammenda di euro 200,00 alla Società Nipa per assenza di servizio di ordine pubblico e la squalifica del campo della Nipa per n. 2 gare. Con il detto reclamo la A.S.D. Sporting Club Nipa sostiene non essere rispondente al vero che la gara sarebbe stata interrotta al 27° del secondo tempo ma che, invece, si sarebbe conclusa regolarmente al 27° con il triplice fischio finale da parte dell’arbitro sul punteggio di 2 - 2, ammettendo tuttavia che il DG “sarebbe stato purtroppo urtato da un soggetto non appartenente alla A.S.D. Sporting Club Nipa in apparente stato confusionale”. Chiede pertanto in via principale l’annullamento della decisione impugnata con l’omologazione del risultato conseguito sul campo da gioco (2 – 2) o, in via subordinata, la ripetizione della gara. Quanto sopra è stato ribadito in corso di audizione dal Rappresentante Legale della appellante che ne aveva fatta rituale richiesta. Nulla è pervenuto dalla controinteressata. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il reclamante non ha fornito la prova documentale che il preannuncio di reclamo e il reclamo stesso siano stati regolarmente ricevuti dalla A.S.D. Canicattinese, mancando le relative attestazioni di avvenuta consegna. Del che l’inammissibilità del reclamo con preclusione di qualsiasi esame di merito.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo perché inammissibile e, per l'effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato, pari a € 130,00.
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