C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 259 CSAT 16 del 17/01/2023 – Delibera – Procedimento 45/A A.S.D. JATO (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sig.ri Celestra Pietro, Geluso Giovanni, Di Lorenzo Giorgio e avverso ammenda di € 250,00. Campionato C5 Serie C2 Girone “A” Gara: Emiri – Jato del 17.12.2022 – C.U. 227 del 20.12. 2022.

Procedimento 45/A

A.S.D. JATO (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sig.ri Celestra Pietro, Geluso Giovanni, Di Lorenzo Giorgio e avverso ammenda di € 250,00. Campionato C5 Serie C2 Girone “A” Gara: Emiri – Jato del 17.12.2022 – C.U. 227 del 20.12. 2022.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, l’A.S.D. Jato, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni assunte dal G.S.T. come in epigrafe riportate chiedendone in parte la revoca ed in parte una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che: a) il calciatore Geluso Giovanni non avrebbe partecipato ad alcuna rissa ma nella sua qualità di capitano si sarebbe prodigato, unitamente ad altro calciatore della società Emiri, nel proteggere il direttore di gara così da consentirgli di potere rientrare senza alcuna conseguenza negli spogliatoi; b) il calciatore Di Lorenzo Giorgio non avrebbe partecipato ad alcuna rissa in quanto asseritamente assente al momento degli incidenti per come risulterebbe da una dichiarazione resa da un soggetto che lo avrebbe riaccompagnato a San Giuseppe Jato prima che finisse la gara; c) per il calciatore Celestra Pietro viene chiesta una rideterminazione della sanzione in termini più equi perché si sarebbe prodigato a dividere i contendenti ricevendo pure un pugno al volto da parte di un sostenitore della Soc. Emiri che, nel frattempo, era penetrato sul terreno di gioco. Infine, per quanto riguarda l’ammenda ne chiede una rideterminazione in termini più equi in quanto l’ordine pubblico era di competenza della società ospitante. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la produzione delle dichiarazioni sottoscritte da soggetti non identificati e non identificabili e, comunque, non tali da scalfire le risultanze probatorie provenienti dal referto di gara redatto dall’arbitro. Sul punto occorre ricordare, ancora una volta, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S. i referti redatti dagli ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara così come fanno piena prova, ai sensi dell’art. 62 C.G.S., per quanto riguarda il comportamento dei sostenitori. Ciò posto dalla lettura del referto si rileva che al 37’ del 2° t. l’arbitro è stato costretto a sospendere la gara perché:” … durante una ripartenza ospite il n.5 locale,…, si alzava dalla panchina ed entrava sul terreno di gioco interrompendo l’azione, dopo la notifica dell’espulsione, l’unica che sono riuscito a mostrare, il n.12 ospite, Finazzo Daniele, apriva il cancello ed usciva dal terreno di gioco cominciando a prendersi a pugni e calci con un tifoso locale, da lì tutti i calciatori, titolari e non, lo seguivano partecipando anche loro. … Dopo avere aspettato qualche minuto e vedendo l’impossibilità della ripresa della partita, dato che la rissa continuava ed il numero di calciatori in tal caso sarebbe stato inferiore a tre per squadra viste le espulsioni dei titolari ho decretato la sospensione della gara. … Il n. 1 locale … colpiva il n.10 ospite Di Lorenzo Giorgio e questo rispondeva; il n.2 ospite, Celestra Pietro, colpiva il n.2 locale … che rispondeva; … il n.27 ospite Geluso Giovanni, colpiva il n. 4 locale, … , e  questo rispondeva …”. Da quanto sopra risulta evidente come la tesi difensiva non trova riscontro per quanto riguarda i capi di reclamo relativi ai calciatori Geluso Giovanni e Celestra Pietro la cui squalifica va confermata risultando congrua e non suscettibile delle benché minima riduzione. Parimenti infondato è il capo del gravame relativo alla sanzione dell’ammenda risultando anch’essa congrua e non suscettibile della benché minima riduzione atteso che la responsabilità della rissa e della successiva sospensione della gara è da attribuire a fatto e colpa di un proprio tesserato che abbandonando il terreno di gioco ha raggiunto gli spalti iniziando a colpire con calci e pugni uno spettatore. Di contro va accolto il capo del reclamo relativo alla squalifica del calciatore sig. Di Lorenzo Giorgio con conseguente rideterminazione della sanzione come da dispositivo ben potendo trovare applicazione l’attenuante per avere agito in reazione ad un fatto ingiusto altrui ex art. 13 comma 1 lett. a) C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Di Lorenzo Giorgio confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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