C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 282 CSAT 18 del 31/01/2023 – Delibera – Procedimento 58/A A.S.D. CITTA’ DI TAORMINA (ME) Avverso la squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Famà Carmelo. Campionato Eccellenza Girone “B” Gara: Città di Taormina – Roccaacquadolcese del 15.01.2023 – C.U. n. 261 del 17.01.2023.

Procedimento 58/A

A.S.D. CITTA’ DI TAORMINA (ME) Avverso la squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Famà Carmelo. Campionato Eccellenza Girone “B” Gara: Città di Taormina – Roccaacquadolcese del 15.01.2023 – C.U. n. 261 del 17.01.2023.

Con tempestivo reclamo l’A.S.D. Città di Taormina, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore si è limitato a trattenere un calciatore avversario bloccandone così la ripartenza, per cui ritiene incongrua la sanzione così come irrogata dal GST e ne chiede una rideterminazione in termini più equi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 47’ del 2° t. il calciatore Famà Carmelo è stato espulso perché ha colpito, intenzionalmente, un calciatore avversario con un pugno. In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione, così come irrogata dal giudice di prime cure, appare congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione essendo stata irrogata nel minimo edittale previsto dall’art. 38 C.G.S., né, nella fattispecie, ricorre alcuna delle circostanze attenuanti previste dal medesimo codice.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto e, per l’effetto, dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

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