C.R. SICILIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 184 del 25/11/2022 – Delibera – gara del 12/11/2022 TEAM SPORT SOLARINO – CALCIO A5 JANO TROMBATORE
gara del 12/11/2022 TEAM SPORT SOLARINO - CALCIO A5 JANO TROMBATORE
5-4; Ricorso Calcio a 5 Jano Trombatore
Con ricorso ritualmente proposto, la Società Calcio a 5 Jano Trombatore chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Team Sport Solarino segnalando l'impiego da parte della stessa del calciatore Di Nicola Stefano (17/07/1985), sebbene non in regola con il tesseramento;
Effettuati i necessari accertamenti, si rileva che il suddetto calciatore è tesserato per la Società Team Sport Solarino con decorrenza 18/11/2022, successiva a quella di disputa della gara oggetto del presente ricorso;
Peraltro, d'ufficio, è emerso che il calciatore Di Nicola Mirko (Team Sport Solarino), sanzionato in occasione della gara in oggetto, risulta regolarmente tesserato alla data della stessa per la sola attività di Calcio a 11 e non per l'attività di Ca5, così come ribadito sulla circolare nº43 LND del 28/6/2022;
Per quanto sopra;
Visti l'art. 67, comma 1, del C.G.S. e l'art. 10, comma 6, del C.G.S.;
Si delibera:
Di accogliere il ricorso proposto dalla Società Calcio a 5 Jano Trombatore, non addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;
Di infliggere alla Società Team Sport Solarino la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6 e l'ammenda di euro 100,00 per avere inserito in distinta, quale dirigente accompagnatore, persona non avente titolo, in quanto non risultante nell'organigramma della Società.