C.R. SICILIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 203 del 06/12/2022 – Delibera – gara del 4/12/2022 SPORTING FIUMEFREDDO – CITTA DI SANTA TERESA
gara del 4/12/2022 SPORTING FIUMEFREDDO - CITTA DI SANTA TERESA
0-1; Sospesa al 23' del s.t.
Esaminato il referto arbitrale il quale, come è noto, gode di fede privilegiata in ordine alla gara, dallo stesso si rileva che, al 22' del secondo tempo, dopo la concessione di un calcio di rigore alla Società Città di Santa Teresa, l'arbitro veniva accerchiato dai tesserati della Società Sporting Fiumefreddo; il calciatore Scuderi Giancarlo colpiva il direttore di gara con un forte schiaffo al viso che lo faceva barcollare e provocava stordimento e capogiri; dirigendosi verso gli spogliatoi, l'arbitro veniva ancora colpito con uno schiaffo alla nuca, che provocava dolore, dall'addetto all'arbitro Calì Orazio Patrizio, peraltro non tesserato; successivamente l'arbitro subiva il contegno minaccioso del dirigente Di Benedetto Rosario; le condizioni fisiche, il forte dolore ed i capogiri, lo inducevano a non proseguire la direzione della gara e, successivamente, a recarsi presso il P.S. del Presidio Ospedaliero della Città di Giarre dove veniva refertato con una prognosi di tre giorni s.c. per trauma cervicale ed edema al viso;
Sancita la responsabilità della Società Sporting Fiumefreddo alla quale va addebitato sia quanto ascrivibile ai propri tesserati sia la definitiva sospensione della gara;
Dato atto che i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati sono riportati in altra parte del presente C.U. e che uno degli atti di violenza è stato commesso da persona non tesserata indebitamente inserita in distinta;
Visto l'art. 10, comma 1 del C.G.S.;
Si delibera:
Di infliggere alla Società Sporting Fiumefreddo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di euro 600,00.