C.R. SICILIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 220 del 16/12/2022 – Delibera – gara del 4/12/2022 CITTA’ DI FRANCAVILLA – AGIRA 4-2; Ricorso Agira

gara del 4/12/2022 CITTA' DI FRANCAVILLA - AGIRA 4-2;

Ricorso Agira

Con ricorso ritualmente proposto la Società Agira segnala come la Società consorella abbia fatto partecipare alla gara un calciatore con maglia n, 0 non figurante nella distinta di gara in proprio possesso, così ledendo il diritto di conoscere con certezza l'identità dei calciatori avversari e chiede, di conseguenza, che venga inflitta alla Società Città di Francavilla la punizione sportiva della perdita della gara;

La ricorrente, ritenendo analogia tra i casi, produce una decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza pubblicata sul C.U. n. 28 del 5/01/2021;

Con proprie controdeduzioni, la Società Città Di Francavilla fa rilevare come, prima dell'inizio della gara, il proprio dirigente accompagnatore si sia recato nello spogliatoio dell'arbitro per apportare sulla distinta la modifica del numero di maglia del calciatore Polizzi Salvatore da 21 a 0, calciatore del quale è stato svolto regolare riconoscimento; chiede quindi di respingere il ricorso di parte avversa confermando il risultato acquisito in campo;

In via preliminare si osserva che la decisione prodotta dalla Società Agira non ha in effetti alcuna analogia con il caso in esame visto che essa fa riferimento alla posizione di un calciatore che non compariva nella distinta di gara e non era mai stato identificato dall'arbitro;

Nel merito, esaminati gli atti ufficiali dagli stessi si rileva che nella distinta della Società Città di Francavilla il numero di maglia del calciatore Polizzi Salvatore era stato modificato da 21 a 0, senza che la predetta variazione venisse apportata sulla distinta già consegnata alla ricorrente, incombenza spettante sia alla Società sia al direttore di gara;

Considerato, ad ogni buon conto, che la Società Agira avrebbe potuto chiedere al momento dell'impiego del Polizzi, subentrato al 32' del s.t., delucidazioni al direttore di gara circa l'impiego del calciatore il cui numero di maglia (n. 0) non figurava sulla distinta in proprio possesso e che, comunque, la variazione non apportata sulla predetta distinta non può ritenersi pregiudizievole della regolarità della gara;

Atteso quindi che il Polizzi aveva pieno titolo a partecipare alla gara;

Si delibera:

Di respingere il ricorso proposto dalla Società Agira, addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;

Di infliggere alla Società Città di Francavilla l'ammenda di Euro 100,00 per non avere ottemperato all'obbligo di apportare la modifica anche sulla distinta della Società consorella;

Di dare atto del risultato conseguito in campo;

Di rimettere gli atti al Presidente del CRA Sicilia per quanto di competenza in ordine all'operato dell'arbitro della gara.

 

 

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