C.R. SICILIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 261 del 17/01/2023 – Delibera – gara del 8/ 1/2023 RAGAZZINI RED – NOTO FC 2021 – 3-3; Ricorso Noto 2021

gara del 8/ 1/2023 RAGAZZINI RED - NOTO FC 2021   - 3-3; Ricorso Noto 2021

Con ricorso ritualmente proposto la Società Noto 2021segnala come nella distinta di gara della Società consorella risultava indicato quale Assistente dell'arbitro il Sig. Coccioni Alessandro (07/07/1972) il quale, dopo l'effettuazione del riconoscimento di rito, non assumeva la funzione di assistente, il cui compito veniva demandato ad altri soggetti, situazione ripetutasi più volte durante la gara, senza alcuna comunicazione né alla Società ricorrente nè all'arbitro, il quale se ne rendeva conto solo al termine della stessa; inoltre uno degli assistenti di fatto impiegati prendeva parte alla competizione essendo schierato all'interno della rosa di giocatori ed effettivamente utilizzato, attraverso le sostituzioni effettuate, come si evince dalla "velina" arbitrale, ove è correttamente riportato che "al min. 17 del 2º tempo esce il n. 11 ed entra il n. 13", mentre (uno degli effettivi assistenti dell'arbitro è stato proprio il n. 13 che risulta essere dalla distinta consegnata alla Società il Sig. Ventura Tommaso); inoltre di altro soggetto impiegato quale assistente non si conosce l'identità personale potendosi quindi trattare di non tesserato o squalificato.

La ricorrente, a sostegno del proprio assunto, allega delle foto scattate durante l'incontro e che ritraggono un soggetto giovane, dai tratti somatici di un adolescente mentre ricopre il ruolo di assistente e che al tempo stesso dimostrano non potersi trattare del Coccioni; la ricorrente segnala poi come l'arbitro, nonostante fosse stato informato per iscritto da apposita dichiarazione del proprio dirigente accompagnatore ufficiale e sollecitato ad accertare l'identità personale dell'effettivo assistente, non provvedeva in tal senso;

Per quanto sopra esposto la Società Noto 2021 chiede l'assegnazione della perdita della gara alla Società Ragazzini Red per le violazioni alle norme regolamentari dettate dalle NOIF, in particolare gli articoli:

61, commi 3 e 4, per non aver la Società Ragazzini Red comunicato alla Società avversaria la variazione in distinta dell’assistente come risulta dalla distinta di gara che si allega al presente ricorso e per aver l'arbitro negato l'accesso ai documenti d'identità della squadra;

63, comma 3, per aver la Società ospitante impiegato all'interno del medesimo incontro quale assistente un soggetto indicato in distinta quale giocatore ed effettivamente partecipante alla competizione;

63, comma 5 per non aver il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra convenuta indicato il nominativo di un altro tesserato in possesso dei richiesti requisiti di cui al comma 2;

71, comma 1, per non avere l'arbitro provveduto all'identificazione dell'effettivo assistente e di conseguenza aver introdotto all'interno del recinto di giuoco persona non identificata;

Nel merito, esaminati gli atti ufficiali ed il supplemento di rapportorichiesto all'arbitro i quali, come è noto, godono di fede privilegiata, dagli stessi si rileva che nella distinta della Società Ragazzini Red allegata al referto l'assistente dell'arbitro sig. Coccioni Alessandro era stato depennato e sostituito con Ventura Tommaso, figurante nella stessa distinta tra i calciatori di riserva con il numero 13 e senza che la predetta variazione venisse apportata anche sulla distinta consegnata alla ricorrente, incombenza spettante sia alla stessa Società Ragazzini Red sia al direttore di gara;

Che al 17' del s.t. il suddetto Ventura sostituiva il calciatore n. 11 Bonfatto Luca e che il compito di assistente da quel momento veniva svolto da Zappalà Damiano, n. 16 nella distinta di gara;

A fine gara l'arbitro comunicava al dirigente della Società Noto 2021 di avere per dimenticanza omesso di correggere la distinta consegnata allo stesso ma questi invece produceva una riserva scritta;

Da quanto sopra, atteso che sia il Ventura che lo Zappalà avevano pieno titolo a svolgere la funzione di assistente di parte e che il Ventura aveva ugualmente titolo a partecipare alla gara da calciatore pur avendo svolto in precedenza quello di assistente e ciò ai sensi dell'art 63, comma 3, delle NOIF;

Considerato, ad ogni buon conto, che la Società Noto 2021 avrebbe potuto chiedere ogni delucidazione all'arbitro nel corso della gara e che, comunque l'accaduto non può ritenersi pregiudizievole della regolarità della gara; Per quanto sopra;

Si delibera:

Di respingere il ricorso proposto dalla Società Noto 2021, addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48, comma 2, del C.G.S.;

Di infliggere alla Società Ragazzini Red l'ammenda di Euro 100,00 per non avere ottemperato all'obbligo di apportare la modifica in questione anche sulla distinta della Società consorella;

Di dare atto del risultato conseguito in campo;

Di rimettere gli atti al Presidente del CRA Sicilia per quanto di competenza in ordine all'operato dell'arbitro della gara.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it