C.R. SICILIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 TFT 08 del 29/11/2022 – Delibera – Procedimento n. 10/B Deferimento della Procura Federale a carico di: SIG. BOVA GIUSEPPE, all’epoca dei fatti presidente della A.S.D. Virtus Calcio; SIG. LO MONACO FRANCESCO all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. CUS Palermo; Società A.S.D. Virtus Calcio; Società A.S.D. CUS Palermo. Stagione Sportiva 2021-2022- Campionato Under 17 Calcio a 5

 

Procedimento n. 10/B

Deferimento della Procura Federale a carico di:

SIG. BOVA GIUSEPPE, all’epoca dei fatti presidente della A.S.D. Virtus Calcio;

SIG. LO MONACO FRANCESCO all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. CUS Palermo;

Società A.S.D. Virtus Calcio;

Società A.S.D. CUS Palermo.

Stagione Sportiva 2021-2022- Campionato Under 17 Calcio a 5

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9046/746 del 11/10/2022:

  1. il sig. Giuseppe Bova, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Virtus Calcio, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Calcio, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Francesco Lo Monaco prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Virtus Calcio, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Under 17 di calcio a 5, nonostante lo stesso fosse tesserato dal 22 ottobre 2021 per la società A.S.D. Cus Palermo: Virtus Calcio - Emiri del 21.3.2022, Animosa Civitas Corleone - Virtus Calcio del 30.3.2022, Monreale Calcio a 5 - Virtus Calcio del 7.4.2022 e per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Virtus Calcio - Emiri del 21.3.2022 e Monreale Calcio a 5 - Virtus Calcio del 7.4.2022, entrambe valevoli per il campionato Under 17 di calcio a 5, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Virtus Calcio nella quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Lo Monaco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per tale società;
  2. il sig. Francesco Lo Monaco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. CUS Palermo per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Virtus Calcio alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Under 17 di calcio a 5, senza averne titolo poiché tesserato dal 22 ottobre 2021 per la società A.S.D. Cus Palermo: Virtus Calcio - Emiri del 21.3.2022, Animosa Civitas Corleone - Virtus Calcio del 30.3.2022 e Monreale Calcio a 5 - Virtus Calcio del 7.4.2022 e per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato per le date del 7 giugno 2022 e del 14 giugno 2022, all’audizione fissata dalla Procura Federale, omettendo di giustificare la propria assenza;
  3. la società A.S.D. Virtus Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe Bova, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
  4. la società A.S.D. CUS Palermo a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Lo Monaco, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Fissata l’udienza dibattimentale in data 08.11.22, le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate ad eccezione del sig. Bova Giuseppe il quale, in occasione dell’udienza, ha ammesso i fatti oggetto della contestazione, precisando che il calciatore Lo Monaco non aveva rappresentato allo stesso di essere tesserato per alcuna società e che, fidandosi di tale affermazione, aveva omesso di verificare se ciò corrispondesse a verità.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni:

inibizione per mesi cinque a carico del sig. Bova Giuseppe (Presidente all’epoca dei fatti della A.S.D. Virtus Calcio);

squalifica per cinque giornate a carico del sig. Francesco Lo Monaco (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. CUS Palermo);

ammenda di euro 400,00 e punti tre di penalizzazione a carico della A.S.D. Virtus Calcio;

ammenda di euro 200,00 a carico della A.S.D. Cus Palermo.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento, rileva che la circostanza che la A.S.D. Virtus Calcio abbia utilizzato il calciatore Lo Monaco Francesco, tesserato per altra società è inequivocabilmente provata dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale ovvero dalla segnalazione di posizione irregolare trasmessa alla Procura Federale in data 15 aprile 2022; dai Comunicati Ufficiali nn. 53 del 7.4.2022 e 55 del 14.4.2022 della Delegazione Provinciale di Palermo del Comitato Regionale Sicilia LND; dalla copia dei referti di gara, completi di distinte, relativi ai seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Under 17 di calcio a 5: Virtus Calcio - Emiri del 21.3.2022, Animosa Civitas Corleone - Virtus Calcio del 30.3.2022, Monreale Calcio a 5 - Virtus Calcio del 7.4.2022; dai verbali di audizione in data 7 giugno 2022 del sig. Claudio Fiscelli, segretario della società A.S.D. C.U.S. Palermo, in data 14 giugno 2022 del sig. Francesco Bova, presidente della società A.S.D. Virtus Calcio, dal verbale di mancata comparizione in data 7 giugno 2022 del calciatore sig. Francesco Lo Monaco; dal foglio censimento per la stagione sportiva 2021 - 2022 delle società A.S.D. Virtus Calcio e A.S.D. Cus Palermo; dall’estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Francesco Lo Monaco e dal certificato di residenza e stato di famiglia di quest’ultimo.

Particolare rilievo ai fini dell’istruttoria riveste, inoltre, l’ammissione dei fatti da parte del sig. Bova Giuseppe, già Presidente della A.S.D. Virtus Calcio.

Sulla base di quanto sopra, è evidente la responsabilità del sig. Bova, consistita nell’aver consentito, e comunque nel non aver impedito, l’utilizzo del calciatore Francesco Lo Monaco in occasione delle gare indicate nel deferimento, tutte valevoli per il campionato Under 17 di calcio a 5, nonostante lo stesso fosse tesserato dal 22 ottobre 2021 per la società A.S.D. Cus Palermo e nell’aver sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Virtus Calcio nella quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Lo Monaco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per tale società.

Parimenti degna di nota è la responsabilità della società A.S.D. Virtus Calcio che, avendo utilizzato un calciatore senza averne titolo in quanto tesserato per società diversa viola, nella persona del rispettivo Presidente, i principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 4 co.1 CGS nonché viola le norme che disciplinano il tesseramento dei calciatori, rispondendo per responsabilità diretta di quanto commesso dai propri Presidenti ex art. 6 co.1 CGS; la responsabilità del calciatore Francesco Lo Monaco il quale ha sicuramente violato i principi sportivi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 4 co.1 CGS prendendo parte alle gare in contestazione, omettendo e non rendendo nota la circostanza di essere già tesserato per la A.S.D. Cus Palermo e non presentandosi all’audizione fissata dalla Procura Federale senza fornire opportune giustificazioni ed in infine la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Cus Palermo nel non avere posto in essere tutti gli atti necessari e idonei al fine di prevenire il verificarsi di fatti pregiudizievoli.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica le seguenti sanzioni:

Bova Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Virtus Calcio, mesi cinque di inibizione;

Lo Monaco Francesco, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la A.S.D. CUS Palermo, la squalifica per tre gare;

Società A.S.D. Virtus Calcio ammenda di euro 300,00 e punti tre di penalizzazione da scontare nel campionato Under 17 C5 della s.s. 2022/2023;

Società A.S.D. Cus Palermo ammenda di euro 200,00.   

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 51, comma 4, e 53 del C.G.S.

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