C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 06/10/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD TROFARELLO 1927 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 25 del 22/09/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD TROFARELLO 1927 – ASD ALBA CALCIO, disputata in data 17/09/2022, nell’ambito del Campionato Reg. Juniores, Girone C

Reclamo della società ASD TROFARELLO 1927 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 25 del 22/09/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD TROFARELLO 1927 – ASD ALBA CALCIO, disputata in data 17/09/2022, nell’ambito del Campionato Reg. Juniores, Girone C

Con reclamo pervenuto in data 29/09/2022 a mezzo PEC, la società ASD TROFARELLO 1927 propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica per 4 gare al proprio giocatore, BRODELLA SALVATORE, con la seguente motivazione “Per condotta violenta a gioco fermo, consistente nell’aver colpito un avversario con una testata”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante contesta la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, sostenendo che non vi sia stata alcuna testata, ma “un semplice avvicinamento dei due giocatori” e chiede pertanto una verifica. Il ricorso è inammissibile, essendo pervenuto fuori termine. L’art. 76, commi 2 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che “2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. 3. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare [...]”. Nel caso di specie, il reclamo avverso la gara disputata in data 17/09/2022 è pervenuto in data 29/09/2022, ben oltre i termini consentiti dalle norme vigenti e pertanto l’irregolarità procedimentale preclude l’esame nel merito. Si dà atto in ogni caso che l’arbitro della gara, sentito sul punto oggetto di doglianza, ha inteso confermare il contenuto del proprio referto e la descrizione della condotta del giocatore Brodella Salvatore.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD TROFARELLO 1927 e, per l’effetto, conferma la squalifica al giocatore BRODELLA SALVATORE per 4 gare. In conseguenza, si dispone l’addebito del contributo di reclamo, che non risulta versato.

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