C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 3 del 06/07/2022 – Delibera – Reclamo proposto da A.S.D. FUTSAL CLUB SANTHIA’ avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n°101 del 9/06/2022 in riferimento alla gara FUTSAL CLUB SANTHIA’ – POLISPORTIVA DRUENTO disputata il 7/06/22 – Coppa Piemonte Valle d’Aosta Calcio a 5 Serie C2 e Serie D, Girone B

Reclamo proposto da A.S.D. FUTSAL CLUB SANTHIA’ avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n°101 del 9/06/2022 in riferimento alla gara FUTSAL CLUB SANTHIA’ – POLISPORTIVA DRUENTO disputata il 7/06/22 - Coppa Piemonte Valle d’Aosta Calcio a 5 Serie C2 e Serie D, Girone B

Con il reclamo in oggetto, pervenuto via pec il 12/06/2022, preceduto da tempestivo preannuncio, ASD FUTSAL CLUB SANTHIA’ contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo di squalifica fino al 7/10/2022 del giocatore HAJOUBI ABDELBARI per “condotta violenta e comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell’arbitro. Nello specifico, al minuto 13 del secondo tempo di gioco, a seguito di un contatto giudicato regolare dall’arbitro con il numero 9 avversario, il sig. Hajoubi iniziava a spintonarsi con quest’ultimo generando una rissa in campo tra le due squadre e costringendo l’arbitro a sospendere la partita per due minuti. Alla notifica del provvedimento di espulsione il giocatore insultava e minacciava il direttore di gara ed al termine della partita lo attendeva nei corridoi che portano agli spogliatoi, chiedendo insistentemente di non segnalare l’espulsione nel referto, seguendo l’arbitro sino al suo spogliatoio ove questi si chiudeva per porre fine alle lagnanze del giocatore.” La reclamante contesta lo svolgimento dei fatti come refertato dal direttore di gara, sostenendo che non si sarebbe verificata alcuna rissa tra le due squadre originata dallo scambio di spinte tra i giocatori ed allega in proposito un video per chiarire l’accaduto. Il Collegio osserva che dalla lettura del referto arbitrale emerge che a seguito di un contatto giudicato regolare dal direttore di gara il signor Hajoubi ( n. 11) ha spinto con entrambe le mani sul petto il giocatore Parisi ( n.9 della squadra avversaria) generando così una rissa generale tra le due squadre, “costringendomi a espellerli e a sospendere la gara per 2 minuti per calmare gli animi. In più il n.11 Hajoubi mi minacciava dicendomi< se non mi togli l’espulsione stasera non te ne vai con le tue gambe a casa>. A fine gara sempre lo stesso calciatore mi aspettava nei corridoi per chiedermi di togliergli l’espulsione insistendo e costringendomi a chiudere la porta per non continuare la discussione.” I giocatori risultano entrambi sanzionati per tali fatti, il signor Hajoubi in maggiore misura per le condotte successive all’espulsione refertate dal direttore di gara, non contestate dalla reclamante. La Corte osserva che il referto arbitrale, il quale gode di efficacia privilegiata, appare compiutamente e dettagliatamente descrivere la condotta del calciatore e non è stato efficacemente contraddetto dalla reclamante, né il video prodotto appare idoneo a scalfire lo svolgimento dei fatti come refertato dal direttore di gara; osserva inoltre che la sanzione applicata dal Giudice Sportivo appare congrua e corretta in relazione alla gravità delle condotte. Per quanto sopra la Corte

RESPINGE

il reclamo proposto confermando la decisione del Giudice Sportivo; dispone per l’effetto l'addebito alla società della tassa di reclamo che non risulta versata.

 

 

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