C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/10/2022 – Delibera – Ricorso della Società IVREA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 25 del 22.09.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara IVREA CALCIO – LUCENTO disputata in data 18.09.2022, Campionato Promozione Girone B.
Ricorso della Società IVREA CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 25 del 22.09.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara IVREA CALCIO - LUCENTO disputata in data 18.09.2022, Campionato Promozione Girone B.
Con ricorso inviato in data 26.09.2022, il calciatore Matteo Bonaccorsi, tesserato per l’IVREA CALCIO, si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo lo ha sanzionato con la squalifica per quattro giornate per linguaggio offensivo nei confronti dell’arbitro, caratterizzato da espressione denigratoria. Il calciatore, per il tramite del legale avv. Giancarlo Bertone, chiede la riduzione del numero delle giornate di squalifica evidenziando la lieve entità dei fatti in scrutinio. Al contempo, il ricorrente evidenzia come le frasi censurate siano in realtà state indirizzate dal calciatore verso soggetto diverso dal direttore di gara. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale, si osserva quanto segue. Il calciatore è stato sanzionato dal Giudice Sportivo per aver pronunciato frasi offensive verso il direttore di gara. Il tesserato, nel momento in cui non nega di aver utilizzato un linguaggio irriguardoso e chiede solamente un contenimento della sanzione, riconosce evidentemente le proprie responsabilità Il referto arbitrale fornisce chiare indicazioni. Anzitutto non lascia margine di dubbio circa il destinatario delle frasi offensive, ovvero il direttore di gara. Al contempo lascia trasparire come l’appellativo “mongolo”, ove correttamente contestualizzato, sia da valutare quale censurabile espressione gergale ed irriguardosa ma priva di un lampante portato “denigratorio”. Circostanza che consente un ridimensionamento della complessiva condotta posta in essere. Quanto sopra tracciato non elide la portata della condotta del calciatore, certamente da sanzionare, ma ne attenua la gravità. Si ritiene pertanto di contenere la sanzione in due giornate di squalifica. Valutazione parametrata alle modalità della condotta, alle conseguenze del gesto nonché, da ultimo, al comportamento serbato da calciatore, che riconosce le proprie responsabilità e nei fatti si scusa per l’accaduto. Per tali motivi la Corte Sportiva d’Appello Sportiva, in accoglimento del reclamo
RIDUCE
A due giornate la squalifica comminata al giocatore Bonaccorsi Matteo. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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