C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/10/2022 – Delibera – Ricorsi delle società A.S.D. VIRTUS VILLADOSSOLA e A.S.D. PERNATESE 1928 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 27 del 29.9.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara VIRTUS VILLADOSSOLA – PERNATESE 1928 disputata in data 25.9.2022, Campionato di Prima Categoria Girone A

Ricorsi delle società A.S.D. VIRTUS VILLADOSSOLA e A.S.D. PERNATESE 1928 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 27 del 29.9.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara VIRTUS VILLADOSSOLA – PERNATESE 1928 disputata in data 25.9.2022, Campionato di Prima Categoria Girone A

Con ricorso inviato in data 30.9.2022 la Società PERNATESE 1928 si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per tre gare il giocatore TAMBA Sana e ne chiede la riduzione. Con ricorso inviato in data 2.10.2022 la Società VIRTUS VILLADOSSOLA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per sei gare il giocatore PRIMATESTA Matteo e ne chiede la riduzione. Letti i ricorsi e rilevato che vertono sugli stessi fatti avvenuti nel corso della medesima gara viene disposta la riunione ai fini della trattazione congiunta. Le Società ricorrenti pur riconoscendo la correttezza del referto arbitrale, minimizzano la responsabilità dei propri rispettivi tesserati. 35 Segnatamente, la PERNATESE afferma che il comportamento del TAMBA sarebbe parzialmente giustificato in quanto fortemente provocato dalla gravità degli insulti ricevuti non solo dall’avversario che lo ha colpito con uno schiaffo, ma da tutti i giocatori della VIRTUS VILLADOSSOLA. La Società PERNATESE 1928 ritiene eccessiva la sanzione inflitta al proprio calciatore atteso che il PRIMATESTA sarebbe venuto a contatto con l’arbitro unicamente in quanto pressato dal parapiglia che si era creato in seguito alla lite intercorsa col TAMBA, tant’è che vi sarebbero stati solo impatti fisici non accompagnati da atti irriguardosi. La riduzione della squalifica sarebbe altresì giustificata dai meriti di carriera del giocatore sanzionato. I ricorsi sono infondati e non meritano accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo, il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art. 61 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è puntuale e preciso nel riferire la condotta dei due giocatori espulsi e descrive che il TAMBA, dopo aver rivolto un gesto scurrile all’indirizzo del PRIMATESTA, veniva colpito da quest’ultimo con uno schiaffo al volto e reagiva in modo analogo. In seguito, il calciatore della PERNATESE “…cercava di colpire altri giocatori” avversari senza riuscirci perché trattenuto dai compagni. Il PRIMATESTA, dal canto suo, dopo aver colpito l’avversario rivolgeva le proprie attenzioni all’arbitro spingendolo col petto e facendolo arretrare. Allontanato dai compagni reiterava la condotta di minaccia e, nonostante la notifica dell’espulsione tardava ad allontanarsi dal campo. Considerato quanto sopra, le sanzioni inflitte dal Giudice di primo grado appaiono congrue alla gravità dei fatti riportati dal referto arbitrale e meritano piena conferma.

Per questi motivi

la Corte Sportiva d’Appello, RIGETTA i ricorsi delle società VIRTUS VILLADOSSOLA e PERNATESE 1928 dichiarando le medesime tenute al pagamento della relativa tassa che non risulta versata.

 

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