C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società ASD POZZOMAINA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 29 del 06/10/2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD POZZOMAINA – ASD TROFARELLO, disputata in data 02/10/2022, nell’ambito del Campionato di Promozione, girone D

Reclamo proposto dalla Società ASD POZZOMAINA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 29 del 06/10/2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD POZZOMAINA – ASD TROFARELLO, disputata in data 02/10/2022, nell’ambito del Campionato di Promozione, girone D

Con reclamo pervenuto in data 06/10/2022 a mezzo PEC, l’ASD POZZOMAINA propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina nei riguardi della società l’ammenda dell’importo di € 500,00 “Per aver consentito l'ingresso nell'area spogliatoi a due soggetti non autorizzati, in quanto non presenti in distinta, e per il comportamento gravemente offensivo e violento dei propri sostenitori, i quali per tutta la durata della partita insultavano e minacciavano l'arbitro e l'assistente di parte numero 2. Nell'intervallo tra primo e secondo tempo di gioco, si presentavano negli spogliatoi i due soggetti non autorizzati, riconducibili alla Società Pozzomaina, uno dei quali - non identificato personalmente dall'arbitro - si autoqualificava come il Presidente della squadra, e dichiarava che per tale ragione era autorizzato a stare nell'area riservata trovandosi in casa propria, e l'altro intimidiva i giocatori avversari nonché il direttore di gara, con pesanti insulti e minacce. La sanzione comminata tiene conto della gravità dei fatti riportati in referto, in special modo del comportamento dei soggetti entrati nell'area spogliatoi nell'intervallo”. Con riferimento alla predetta ammenda, la Società ne domanda la riduzione, contestando le dichiarazioni rese dall’arbitro nel proprio referto e sostenendo che non sarebbero state rivolte minacce alla terna arbitrale e che il Presidente, nell’intervallo della gara, si sarebbe recato negli spogliatoi per accompagnare un proprio tesserato a prendere un gioco di maglie per la partita successiva e avrebbe risposto cordialmente al direttore di gara, senza l’utilizzo di alcun linguaggio intimidatorio. Il ricorso appare parzialmente fondato. A seguito della disamina del referto arbitrale, che ai sensi dell’art. 61 del C.G.S. costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, nonché del reclamo presentato dalla Società e delle argomentazioni ivi contenute, questa Corte ritiene di contenere la sanzione nei confronti della Società reclamante nell’ammenda di € 300,00.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società ASD POZZOMAINA e, in riforma del provvedimento impugnato, riduce l’ammenda a € 300,00. In ragione del parziale accoglimento, nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che non risulta versato.

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