C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD POLLONE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 29 del 06/10/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD CRESCENTINESE – ASD POLLONE, disputata in data 02/10/2022, nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria, girone B
Reclamo della società ASD POLLONE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 29 del 06/10/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in relazione alla gara ASD CRESCENTINESE – ASD POLLONE, disputata in data 02/10/2022, nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria, girone B
Con reclamo pervenuto a mezzo PEC in data 11/10/22, regolarmente preceduto da preannuncio del 08/10/2022, la società ASD POLLONE propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica fino al 02/12/2022 al calciatore FAVA ALAN MICHAEL con la seguente motivazione: “Per condotta violenta. Al termine della gara, prendeva parte attivamente alla rissa esplosa tra le tifoserie in tribuna e veniva identificato dal direttore di gara mentre si batteva con un sostenitore della Soc. Crescentinese colpendosi reciprocamente con pugni e calci al volto ed al corpo, sino a quando non sono intervenuti altri tesserati e tifosi a dividerli”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne chiede l’annullamento, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, sostenendo che si sia trattato di uno scambio di persona con altro giocatore, El Bourachdi Omar. Riferisce invero la Società Pollone che il Sig. Fava, all’esito della gara, si sarebbe recato immediatamente negli spogliatoi, allegando le dichiarazioni di tre compagni di squadra. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Preliminarmente si osserva come il contenuto del referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituisca piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e non possa essere superato dalle semplici dichiarazioni delle parti. Nel caso di specie, il referto arbitrale ripercorre in maniera puntuale la motivazione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica impugnata. Si legge invero nel rapporto arbitrale che il Sig. Fava Alan Michael “si attaccava con un genitore colpendosi reciprocamente più volte con calci e pugni al volto e sul corpo, prima di venire separati da tifosi e giocatori”. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo nel caso di specie appare equa, commisurata al comportamento tenuto dal giocatore e conforme a quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato dalla società ASD POLLONE e conferma la qualifica del giocatore FAVA ALAN MICHAEL fino al 02/12/22. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone il l’addebito del contributo di reclamo, che non risulta versato.
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