C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 27/10/2022 – Delibera – Reclamo della A.S.D. POLISPORTIVA C.M. GRAND PARADIS avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 31 del 13.10.2022, con il quale veniva comminata la squalifica per tre gare al giocatore PATRIZIO Matteo (gara Virtus Mercadante / Pol. Grand Paradis del 09.10.2022, valida per il Campionato Under 15 Regionali – girone B)

Reclamo della A.S.D. POLISPORTIVA C.M. GRAND PARADIS avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 31 del 13.10.2022, con il quale veniva comminata la squalifica per tre gare al giocatore PATRIZIO Matteo (gara Virtus Mercadante / Pol. Grand Paradis del 09.10.2022, valida per il Campionato Under 15 Regionali - girone B)

Con il reclamo in oggetto, la società Polisportiva Grand Paradis richiede una riduzione della sanzione comminata dal giudice sportivo al proprio giocatore, sulla base di una ricostruzione dei fatti parzialmente diversa e meno grave rispetto a quanto riportato nel rapporto arbitrale, ammettendo in sostanza la reazione del medesimo, che però ad avviso della ricorrente sarebbe stata limitata ad uno spintone ai danni del giocatore avversario e non ad un pugno. Questa Corte Sportiva d’Appello, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, ritiene non vi siano motivi per disattendere le risultanze del rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva. Tale rapporto, infatti, riporta in modo inequivoco il fatto che il sig. Patrizio Matteo, il quale si trovava a terra quando il giocatore avversario gli gridava di non addormentarsi in campo, si alzava e lo colpiva con un pugno, dando origine ad una rissa subito sedata. In ragione di tali fatti, l’entità della sanzione comminata dal giudice sportivo appare corretta e commisurata alla gravità della condotta ascrivibile al sig. Patrizio ed il ricorso deve conseguentemente essere respinto. Per tali motivi codesta Corte d’Appello Federale Territoriale

RESPINGE

Il ricorso delle società A.S.D. POLISPORTIVA C.M. GRAND PARADIS, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo.

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