C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03/11/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. BORGARO NOBIS 1965 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 13.10.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara PRO EUREKA – BORGARO NOBIS 1965 disputata in data 9.10.2022, Campionato di Eccellenza, Girone A

Reclamo della società A.S.D. BORGARO NOBIS 1965 avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 13.10.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara PRO EUREKA - BORGARO NOBIS 1965 disputata in data 9.10.2022, Campionato di Eccellenza, Girone A

Con reclamo inviato il 17.10.2022, la BORGARO NOBIS 1965 si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per quattro gare il calciatore BENUCCI Lorenzo e ne chiede la riduzione. La società ricorrente ammette la condotta irriguardosa del proprio giocatore, consistita in reiterate ingiurie all’arbitro proferite mentre abbandonava il terreno di gioco in conseguenza dell’espulsione per doppia ammonizione. La condotta viene giustificata con il senso di frustrazione per l’espulsione e si precisa che, negli spogliatoi, il calciatore sanzionato avrebbe presentato le proprie scuse al direttore di gara. Il reclamo può trovare accoglimento. Va precisato che non esiste traccia, nel referto arbitrale delle asserite scuse presentate dal BENUCCI all’arbitro. Tuttavia, l’atteggiamento collaborativo del giocatore e della società merita di essere valorizzato a norma dell’art. 13 comma 2 C.G.S. Considerato quanto sopra, appare equo ridurre l’entità della sanzione determinando la durata complessiva della squalifica in tre turni di gara. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello in parziale accoglimento del ricorso,

RIDUCE

l’entità della squalifica a carico del giocatore BENUCCI Lorenzo, rideterminandone la durata in tre turni di gara. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

 

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