C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 03/11/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. SCA ASTI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 13.10.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara SCA ASTI – VANCHIGLIA 1915 disputata in data 9.10.2022, Torneo Under 14 Regionale Girone D

Reclamo della società A.S.D. SCA ASTI avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 31 del 13.10.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara SCA ASTI – VANCHIGLIA 1915 disputata in data 9.10.2022, Torneo Under 14 Regionale Girone D

Con reclamo inviato il 17.10.2022, la SCA ASTI, assistita e difesa dall’avv. Corrado Buscemi del Foro di Asti, si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 9.12.2022 l’allenatore LUCIA Agostino e ne chiede la revoca o riduzione. La società ricorrente non nega espressamente le condotte addebitate al proprio allenatore ma, atteso che il fatto si è verificato dopo il rientro negli spogliatoi si chiede come abbia fatto il direttore di gara a vedere attraverso i muri chi proferiva le frasi ingiuriose nei confronti suoi e della classe arbitrale e le esortazioni ai calciatori a tenere un comportamento antisportivo in futuro. In subordine si porgono comunque le scuse della Società al direttore di gara e alla classe arbitrale per le offese riportate nel referto. Il reclamo può trovare parziale accoglimento. Le obiezioni espresse dalla società ricorrente all’attendibilità del referto non hanno il benché minimo pregio. Riconoscere attraverso i muri la voce di un allenatore che, per tutto il corso della gara, ha dato consigli ed incitato i propri ragazzi, appare naturale per persona dotata di normale senso dell’udito. Tuttavia, il giudizio di gravità del fatto appare eccessivo e, inoltre, meritano, di essere valorizzate le scuse presentate dalla società per l’accaduto. Considerato quanto sopra, appare equo ridurre l’entità della sanzione determinando la durata complessiva della squalifica fino al 9.11.2022. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello in parziale accoglimento del ricorso,

RIDUCE

l’entità della squalifica a carico del giocatore LUCIA Agostino, rideterminandone la durata fino al 9.11.2022. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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