C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 10/11/2022 – Delibera – Reclamo della società VALENZANA MADO s.r.l. S.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 34 del 20 ottobre 2022 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita VALENZANA MADO s.r.l. S.S.D. – U.S.D. CASTELLAZZO VALENZA disputata il 13 ottobre 2022 nell’ambito del torneo Coppa Italia Eccellenza – Promozione, girone Q
Reclamo della società VALENZANA MADO s.r.l. S.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 34 del 20 ottobre 2022 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita VALENZANA MADO s.r.l. S.S.D. – U.S.D. CASTELLAZZO VALENZA disputata il 13 ottobre 2022 nell’ambito del torneo Coppa Italia Eccellenza - Promozione, girone Q
Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 27 ottobre 2022, regolarmente preannunciato con richiesta di copia del referto di gara in data 22 ottobre 2022, la società VALENZANA MADO s.r.l. S.S.D. ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina l’ammenda di euro 500,00 alla società e l’inibizione sino al 9 giugno 2023 al dirigente TONETTO FLAVIO per “comportamento inqualificabile e gravemente irrispettoso nei confronti dei componenti della terna arbitrale, sfociato in tentata aggressione fisica, ripetuti insulti e gravi minacce. In particolare, alla fine del primo tempo di gioco, mentre arbitro e assistenti rientravano verso gli spogliatoi, il vice presidente della Valenzana Mado, sig. Tonetto Falvio, entrava senza autorizzazione nella zona riservata grazie all’aiuto di un dirigente, che apriva il cancello tra tribune e spogliatoi, e contestava in modo veemente l’operato della terna, insultando l’assistente arbitrale n. 1 che invitava il suddetto dirigente a far rientrare in tribuna il soggetto non autorizzato. Al termine della partita, il sig. Tonetto si faceva nuovamente aprire il cancello da un dirigente della propria società e, sceso in campo, si dirigeva verso l’arbitro, protestando, insultandolo pesantemente e minacciandolo anche di morte, cercando di aggredirlo fisicamente. In tale frangente, il vice presidente veniva momentaneamente calmato dal capitano della squadra e blandamente trattenuto da un dirigente ma, divincolatosi, si avventava contro l’assistente arbitrale n. 1, cercando di dargli un pugno, non riuscendo tuttavia a raggiungerlo. A questo punto il sig. Tonetto desisteva dall’inseguire in campo i componenti della terna e si poneva davanti all’ingresso degli spogliatoi a braccia conserte, continuando ad insultare e minacciare pesantemente arbitro e assistenti. Solo dopo varie richieste del direttore di gara affinché egli venisse allontanato e fossero chiamati i carabinieri, il sig. Tonetto veniva accompagnato in tribuna. Considerato tuttavia che già due volte il vice presidente si era fatto aprire il cancello, onde evitare nuove aggressioni e non sentendosi sicuri, i componenti della terna chiedevano l’intervento di una pattuglia di carabinieri, che giungeva al campo mentre il sig. Tonetto si allontana; i militari scortavano il direttore di gara e gli assistenti dapprima nello spogliatoio e successivamente fuori dall’impianto sportivo. La sanzione comminata tiene conto di quanto previsto dall’art. 36 C.G.S. e della gravità della condotta complessiva del sig. Tonetto, ritenuta ancor più grave e inaccettabile in ragione del suo ruolo di vice presidente della società sportiva”. Nel reclamo, la Società non nega l’addebito tuttavia precisa che il desiderio di superare il turno di qualificazione ha inciso nella reazione del sig. Tonetto, il quale riteneva che vi fossero una serie di decisioni arbitrali che avevano danneggiato la sua squadra. La reclamante precisa peraltro che il signor Tonetto è stato un calciatore professionista sino all’anno 1988 e, una volta terminata la carriera da calciatore, è rimasto nell’ambito calcistico come sponsor e come dirigente di varie società senza mai incorrere in alcuna sanzione. All’udienza del 4 novembre 2022 sono comparsi il presidente Don Abele Bellioni e il segretario Tasca Francesco il quale, oltre a richiamarsi al contenuto del reclamo, ha formulato le scuse per l’accaduto invocando la riduzione sia della squalifica nei confronti del dirigente sia dell’ammenda nei confronti della società. Il comportamento del vice presidente è stato correttamente definito dal giudice sportivo “inqualificabile”, così come il contegno minaccioso dei supporters e del dirigente, il quale, anziché tentare di placare l’atteggiamento aggressivo del sig. Tonetto lo avallava aprendogli il cancello che consentiva l’accesso al terreno di gioco, ove egli non aveva titolo per accedervi. Ciò posto, appare comunque apprezzabile l’atteggiamento di consapevolezza manifestato dalla società (che ha altresì subito l’inibizione sino al 18 novembre 2022 del dirigente Pellicani Dario e la squalifica del campo di gioco per una giornata), attraverso la formulazione delle scuse nei confronti della terna arbitrale per la condotta posta in essere. Un atteggiamento che, sebbene non possa eliminare il disvalore dell’illecito, consente di concedere le circostanze attenuanti di cui all’articolo 13, ult. co. C.G.S., e di contenere l’inibizione comminata al vice presidente fino al 28 febbraio 2023 e di ridurre l’ammenda comminata alla società ad euro 200,00.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato: ➢ riduce l'inibizione inflitta al vice presidente TONETTO FLAVIO sino al 28 febbraio 2023; ➢ riduce l’ammenda inflitta alla società VALENZANO MADO ad euro 200,00; In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso si dispone la restituzione del contributo di reclamo, che peraltro non risultava versato.
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