C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 17/11/2022 – Delibera – Ricorso della A.S.D. BIELLESE 1902 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 37 del 27.10.2022, con il quale veniva comminata alla società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 600,00 (gara Accademia Borgomanero 1961 / Biellese 1902 del 23.10.2022, valida per il campionato di Eccellenza girone A)

Ricorso della A.S.D. BIELLESE 1902 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale FIGC di codesto Comitato Regionale n. 37 del 27.10.2022, con il quale veniva comminata alla società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 600,00 (gara Accademia Borgomanero 1961 / Biellese 1902 del 23.10.2022, valida per il campionato di Eccellenza girone A)

Con il ricorso in oggetto, la società Biellese 1902 richiede l’annullamento dell’ammenda alla stessa comminata, lamentando il fatto che sul referto arbitrale non risultino riportate infrazioni di gravità tale da giustificare il provvedimento disciplinare assunto; a suo dire anche la società avversaria si sarebbe dichiarata sorpresa di quanto accaduto. Questa Corte Sportiva d’Appello, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, rileva che probabilmente la ricorrente non ha preso visione del supplemento di rapporto redatto dall’assistente arbitrale, il quale ha segnalato che durante tutto il secondo tempo i sostenitori della società, riconoscibili in quanto in possesso di striscioni e drappi, rivolgevano al medesimo reiterati e sgradevoli insulti (disabile, rachitico, omossessuale ecc.). In ragione di tali fatti, l’entità della sanzione comminata dal giudice sportivo appare corretta e commisurata alla gravità delle condotte ascrivibili ai sostenitori della società ricorrente, delle quali la stessa è tenuta a rispondere. Per tali motivi codesta Corte d’Appello Federale Territoriale

RESPINGE

Il ricorso delle società A.S.D. BIELLESE 1902, con addebito alla ricorrente della tassa di reclamo.

 

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