C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 17/11/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. CHARVENSOD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 39 del 3 Novembre 2022 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D. CHARVENSOD – Pol. A.D. UNION BB VALLESUSA, disputata il 30 ottobre 2022 nell’ambito del Campionato di Promozione, girone B

Reclamo della società A.S.D. CHARVENSOD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 39 del 3 Novembre 2022 F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D. CHARVENSOD – Pol. A.D. UNION BB VALLESUSA, disputata il 30 ottobre 2022 nell’ambito del Campionato di Promozione, girone B

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 3 novembre 2022 la società A.S.D. CHARVENSOD ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica per tre giornate al giocatore DARICOU DIDIER perché “a gioco fermo colpiva un avversario con una manata facendolo cadere a terra, senza procurare danni fisici”. Nel reclamo la Società non nega l’addebito, tuttavia, lamenta l’eccessività della sanzione in quanto “il giocatore, nel cercare di prendere posizione in area avversaria durante l’esecuzione di un calcio d’angolo si spintonava sbracciandosi con l’avversario, il quale cadeva per terra senza procurarsi alcun danno fisico”. Effettivamente, dalla lettura del referto arbitrale non emerge che la condotta posta in essere dal giocatore squalificato, per quanto aggressiva e inopportuna, fosse caratterizzata da intenzionalità lesiva. Sotto questo profilo, aderendo alla ricostruzione difensiva, si deve constatare che durante l’esecuzione di calci d’angolo è piuttosto diffusa l’adozione di movimenti repentini di estrema fisicità volti ad anticipare l’avversario. Ciò posto, la condotta descritta nel referto arbitrale, per quanto scomposta e meritevole di sanzione disciplinare, merita di essere mitigata attraverso il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 13, ult. co., C.G.S., e conseguentemente ridotta nella misura di due giornate di squalifica.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato: - riduce la squalifica inflitta al giocatore DARICOU DIDIER a due giornate di squalifica. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, il quale peraltro non risulta versato.

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