C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 17/11/2022 – Delibera – Reclamo proposto da A.S.D. AMA BRENTA CALCIO CEVA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale- Delegazione Provinciale Cuneo n°14 del 27/10/2022 in riferimento alla gara AMA BRENTA CALCIO CEVA – AZZURRA disputata il 22/10/22 – Categoria Under 19 Provinciale Girone B.

Reclamo proposto da A.S.D. AMA BRENTA CALCIO CEVA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale- Delegazione Provinciale Cuneo n°14 del 27/10/2022 in riferimento alla gara AMA BRENTA CALCIO CEVA – AZZURRA disputata il 22/10/22 – Categoria Under 19 Provinciale Girone B.

 Con il reclamo in oggetto, pervenuto via pec il 29/10/2022, ASD AMA BRENTA CALCIO CEVA contesta la decisione del Giudice Sportivo di squalifica fino al 31/12/2023 dell’assistente arbitro ANNUZZI ROSARIO poiché “a seguito di una decisione arbitrale contestava la decisione del direttore di gara offendendolo ed alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione dal campo lo affrontava spingendolo con entrambe le mani sul petto facendolo leggermente arretrare e lo attingeva con uno sputo in pieno volto da distanza ravvicinata. Veniva a questo punto allontanato dai propri giocatori e mentre lo portavano fuori dal terreno di gioco si ripeteva con pesanti offese e minacce nei confronti dell’arbitro.” La reclamante contesta lo svolgimento dei fatti come refertato dal direttore di gara, sostenendo che l’assistente arbitro, pur avendo commesso un grave fatto, non avrebbe spinto il direttore di gara; il fatto sarebbe comunque da ascrivere ad una reazione all’ammonizione che il direttore di gara avrebbe inflitto ad un calciatore del Brenta Calcio mentre si trovava ancora a terra dopo aver subìto un grave fallo, a seguito del quale era trasportato al Pronto Soccorso e giudicato guaribile in 15-20 giorni; nell’occasione e nella foga del momento l’assistente arbitro, molto vicino all’arbitro, avrebbe “perso del liquido salivare” che lo avrebbe colpito; per tali ragioni viene richiesta una riduzione della sanzione irrogata. Il Collegio rileva che il referto arbitrale descrive il comportamento dell’assistente arbitro come segue:” …a seguito di una decisione arbitrale presa nei pressi della sua posizione, quindi a gioco fermo, ha iniziato ad inveire (…) dicendomi: . Dopo la mia decisione di espellerlo, l’assistente si avvicina al direttore di gara e lo spinge leggermente con entrambe le mani appoggiandole sul petto, senza avermi fatto spostare e in conseguenza mi ha sputato in faccia da brevissima distanza colpendomi in pieno volto; l’assistente a quel punto veniva portato via da diversi giocatori e anche in quell’occasione continuava a minacciarmi dicendomi testualmente: . L’assistente a quel punto è stato portato fuori dal terreno di gioco da alcuni giocatori. La gara è così continuata con un altro assistente della stessa società.” La Corte osserva che il referto arbitrale, il quale gode di efficacia privilegiata, appare compiutamente e dettagliatamente descrivere la gravissima e spregevole condotta del dirigente, in relazione alla quale non consta sia seguìta alcuna richiesta di scuse o ravvedimento; che le ragioni addotte dalla reclamante appaiono del tutto inverosimili e comunque inidonee a contrastarlo; che la sanzione applicata dal Giudice Sportivo appare congrua e corretta in relazione alla gravità delle descritte condotte. Per quanto sopra la Corte

RESPINGE

 il reclamo proposto confermando la decisione del Giudice Sportivo; dispone per l’effetto l'addebito alla società della tassa di reclamo che non risulta versata.

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