C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 17/11/2022 – Delibera – Ricorso della Società AOSTA CALCIO 511 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 37 del 27.10.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara AOSTA CALCIO 511 – CASTELLAMONTE CALCIO A 5, disputata in data 23.10.2022, Campionato U17 calcio a 5

 

Ricorso della Società AOSTA CALCIO 511 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 37 del 27.10.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara AOSTA CALCIO 511 – CASTELLAMONTE CALCIO A 5, disputata in data 23.10.2022, Campionato U17 calcio a 5

Con ricorso inviato in data 02.11.2022, la società Aosta Calcio 511 si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società medesima con ammenda pari ad euro 250 per aver consentito l’accesso al campo a soggetto non in distinta ma indossante divisa sociale, il quale manteneva comportamento ingiurioso verso l’arbitro, nonché per mancanza della segnaletica con la quale segnalare i falli cumulativi. Il ricorso verte altresì sulla inibizione fino al 25 novembre 2022 inflitta al dirigente Impieri Fabio per condotta ingiuriosa e offensiva verso l’arbitro al termine della gara. La Società ricorrente chiede l’annullamento o la riduzione dell’ammenda e la riduzione della squalifica al dirigente. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva quanto segue. Con riferimento all’inibizione al dirigente Impieri Fabio, si evidenzia come l’esame nel merito sia precluso in quanto, ai sensi dell’art. 137 comma 3 lett. b) del CGS, non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti disciplinari che comportino la “inibizione per dirigenti fino ad un mese”. E nel caso di specie, la sanzione comminata al dirigente della società ricorrente non eccede il mese posto che viene disposta con comunicato in data 27 ottobre e con scadenza 25 novembre dell’anno in corso. Con riferimento all’ammenda, le motivazioni e le richieste indicate nel ricorso non possono trovare accoglimento. Quanto accaduto sul terreno di gioco è stato osservato e segnalato con precisione dall’arbitro, che ha potuto cogliere le frasi pronunciate così come individuare i soggetti agenti: “a fine gara il dirigente dell’Aosta sig. Imperi Fabio e una persona terza con indosso casacca dell’Aosta e autodefinitasi dirigente della società fanno notare alla mia persona di non essere capace di arbitrare, offendendomi pesantemente con espressioni come non capisci un cazzo, non hai capito un cazzo ed infine mi dicono di smettere di arbitrare. Il referto non lascia margini di dubbio circa il fatto che il dirigente unitamente all’altro soggetto appartenente alla medesima società abbiano trasceso passando ad un tono certamente non consentito in quanto irriguardoso ed offensivo. Svilente verso la categoria arbitrale e non certo edificante in quanto esternato a partita ormai terminata e da soggetti che ricoprono cariche e responsabilità precise. Siamo al di fuori del contesto tracciato nel ricorso ovvero di un sereno e pacato confronto a fine gara. Il comportamento tenuto giustifica e rende proporzionata la sanzione comminata. E ciò anche a ritenere ultronea e meramente eventuale in quanto non prescritta la presenza di segnaletica idonea ad annotare i falli. Il disvalore della sanzione (250 euro di ammenda), lo si ripete, è difatti ampiamente assorbito dalla condotta sopra stigmatizzata. Ancorchè negata dal ricorrente, lontano dal ritenere quantomeno opportuno rivolgere una velata scusa al direttore di gara.

Per tali motivi

la Corte Sportiva d’Appello, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società Aosta Calcio 511 con riferimento all’inibizione al dirigente Impieri Fabio, respinge il reclamo medesimo con riferimento all’ammenda comminata e dispone l’addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.

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