C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 24/11/2022 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. POLISPORTIVA GRAND PARADIS avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 39 del 3/11/2022 Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D. POLISPORTIVA GRAN PARADIS – A.S.D. SPORTIVA NOLESE, disputata in data 30/10/2022, nell’ambito del Campionato di Prima Categoria, girone C

Reclamo della società A.S.D. POLISPORTIVA GRAND PARADIS avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 39 del 3/11/2022 Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D. POLISPORTIVA GRAN PARADIS - A.S.D. SPORTIVA NOLESE, disputata in data 30/10/2022, nell’ambito del Campionato di Prima Categoria, girone C

Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 05/11/2022 la società A.S.D. POLISPORTIVA GRAND PARADIS propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che comminava la squalifica per sei giornate al calciatore ABE ASSI ALLETH per “condotta gravemente antisportiva ed irrispettosa sia nei confronti degli avversari che del direttore di gara. Nello specifico, il sig. Abe dapprima insultava alcuni avversari e ne provocava altri, dopodiché si dirigeva verso l’arbitro urlandogli in faccia e colpendolo volontariamente sul petto con il proprio petto, con fare aggressivo”. Con l’atto di impugnazione la reclamante osserva che i fatti contestati sono stati originati da un intervento scomposto del sig. Abe Assi Alleth nei confronti dell’avversario Vernero Andrea. Tale intervento ha ingenerato un alterco tra i due giocatori durante il quale il sig. Abe veniva spintonato dall’avversario, cadeva per terra e veniva circondato da giocatori della Sportiva Nolese. Dopodiché sopraggiungevano l’arbitro e altri giocatori di entrambe le squadre che separavano i due contendenti, sebbene la baruffa proseguisse fino a quando l’arbitro estraeva il cartellino rosso nei confronti di Abe Assi Alleth e di Vernero Andrea. A questo punto, il sig. Abe Assi Alleth, stupito per il provvedimento adottato, chiedeva spiegazioni all’arbitro prima di dirigersi verso lo spogliatoio. In sostanza, la reclamante nega l’addebito e contesta la ricostruzione dei fatti descritta dal direttore di gara. A sostegno di tale tesi difensiva la reclamante allega un video dell’accaduto, aggiungendo che il giocatore Abe Assi Alleth durante la partita è stato apostrofato con insulti a contenuto razzista, di cui l’arbitro non si avvedeva. Aggiunge infine che alla partita avrebbe assistito un designatore arbitrale il quale, al termine dell’incontro, chiedeva di accedere al recinto di gara e raggiungere l’arbitro nello spogliatoio. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. A prescindere dalle richieste irrituali – di ripetizione della gara – della società reclamante, il referto arbitrale, assolutamente chiaro e inequivocabile, riporta una condotta del giocatore squalificato estremamente grave: “dopo aver insultato gli avversari e averne provocati altri, si dirigeva verso il direttore di gara urlandogli in faccia e colpendolo sul petto con il proprio petto, volontariamente e in modo aggressivo”. Le immagini – tutt’altro che chiare – contenute nel video allegato al reclamo non consentono di confutare la descrizione dei fatti esposta nel referto di gara, il quale, ai sensi dell’art. 61 del Codice di Giustizia Sportiva, costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. L’assenza di qualsivoglia forma di resipiscenza da parte del giocatore, in uno con la scelta della società di addurre giustificazioni al comportamento del giocatore che non hanno trovato alcun riscontro negli atti di gara, non consentono l’applicazione di alcuna circostanza attenuante finalizzata ad una riduzione della sanzione, la quale si presenta assolutamente proporzionata alla gravità della condotta posta in essere dal giocatore squalificato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato da A.S.D. POLISPORTIVA GRAND PARADIS e, per l’effetto, conferma la squalifica per sei gare effettive al giocatore Abe Assi Alleth. In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone l’addebito della tassa di reclamo alla società, che peraltro non risulta versata.

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