C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 24/11/2022 – Delibera – Reclamo della società ASD POL. MIRAFIORI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 23 del 03/11/2022 della Delegazione Distrettuale di Pinerolo, in relazione alla gara POL. VIANNEY – POL. MIRAFIORI, disputata in data 30/10/2022, nell’ambito del Campionato Under 17, girone A

Reclamo della società ASD POL. MIRAFIORI avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 23 del 03/11/2022 della Delegazione Distrettuale di Pinerolo, in relazione alla gara POL. VIANNEY – POL. MIRAFIORI, disputata in data 30/10/2022, nell’ambito del Campionato Under 17, girone A

 Con reclamo pervenuto in data 04/11/22 a mezzo PEC la società POL. MIRAFIORI propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica per 10 gare al giocatore FRANCESCO GATTO con la seguente motivazione: “espulso per aver proferito nei confronti del direttore di gara frasi offensive e di discriminazione razziale”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società reclamante ne chiede la riduzione, contestando la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, sostenendo che si sia trattato di “urla di rabbia” e “imprecazioni al vento” in un contesto di nervosismo e tensione sportiva. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Preliminarmente si osserva come il contenuto del referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituisca piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie, il referto arbitrale ripercorre in maniera puntuale la motivazione del Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica impugnata. Si legge invero nel rapporto arbitrale che il Sig. Gatto utilizzava un linguaggio offensivo e ingiurioso nei confronti del direttore di gara e, a seguito dell’ammonizione di un compagno di squadra, rivolgeva all’arbitro espressione di contenuto discriminatorio. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo nel caso di specie appare equa, commisurata al comportamento tenuto dal giocatore e conforme a quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva, art. 28 comma 2.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello territoriale rigetta il reclamo presentato dalla società ASD POL. MIRAFIORI e conferma la qualifica del giocatore FRANCESCO GATTO per 10 giornate di gara. In conseguenza del rigetto del ricorso, si dispone l’addebito del contributo di reclamo, che non risulta essere stato già versato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it