C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 5 del 18/07/2022 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società FC TORINESE 1894 ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 96 del 02/06/2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara USD SAN MAURO – FC TORINESE 1894 ASD, disputata in data 29/05/2022, nell’ambito del Campionato di Promozione, girone B
Reclamo proposto dalla Società FC TORINESE 1894 ASD avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 96 del 02/06/2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara USD SAN MAURO – FC TORINESE 1894 ASD, disputata in data 29/05/2022, nell’ambito del Campionato di Promozione, girone B
Con reclamo preannunciato dalla Società in data 02/06/2022 e pervenuto in data 03/06/2022 a mezzo PEC, la FC TORINESE 1894 propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina nei riguardi del giocatore CARINI RUBEN la squalifica fino al 02/12/2022 “Per Dogso e per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, concretizzatasi in un contatto fisico. Il giocatore veniva espulso per Dogso; alla notifica del provvedimento, benchè l'arbitro cercasse di evitare il contatto fisico, il Sig. Carini si metteva testa contro testa con il direttore di gara e, dopo averlo insultato, poggiava entrambe le mani sul suo petto e lo spingeva via vigorosamente, facendolo indietreggiare di circa due metri ma senza che cadesse a terra. Il giocatore doveva essere allontanato dal terreno di gioco dai propri compagni di squadra, e nel mentre continuava ad inveire contro l'arbitro. La sanzione comminata tiene conto della condotta complessiva del calciatore e di quanto previsto ex art. 36 C.G.S.”. Con riferimento alla predetta squalifica, la Società ne domanda la riduzione, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti, allegando altresì un video relativo al momento dell’espulsione del giocatore CARINI RUBEN, dal quale si evincerebbe che l’atleta “non si mette testa a testa con il direttore di gara” né lo spinge in modo vigoroso, costringendolo a indietreggiare di due metri. Il ricorso appare parzialmente fondato. A seguito della disamina del referto arbitrale, del reclamo presentato dalla Società con allegato video, nonché dell’audizione personale del Presidente della FC TORINESE 1894, Sig. SANTE SQUILLACE, nel corso della quale egli ha confermato quanto scritto nel ricorso, negando che il proprio giocatore CARINI RUBEN abbia tenuto un comportamento gravemente irrispettoso nei riguardi del direttore di gara, tale da giustificare la squalifica fino al 02/12/2022, tutto ciò considerato questa Corte ritiene di ravvisare nei comportamenti tenuti dell’atleta in occasione della sua espulsione dal terreno di gioco l’ipotesi delineata all’art. 36, comma I, lett. b) CGS, il quale prevede per il caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico la sanzione della squalifica per quattro giornate.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello territoriale accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società FC TORINESE 1894 e, in riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta al giocatore CARINI RUBEN a quattro giornate. In ragione del parziale accoglimento, si dispone la restituzione del contributo di reclamo che risulta versato.
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