C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 20 del 05/09/2022 – Delibera – Gara CARIGNANO A.S.D. – VILLASTELLONE CARIGNANO
Gara CARIGNANO A.S.D. - VILLASTELLONE CARIGNANO
Il Giudice Sportivo Territoriale, - letto il reclamo presentato da parte della Società ASD VILLASTELLONE CARIGNANO avverso la regolarità della gara disputata in data 4/09/2022 contro la società ASD POL. CARIGNANO ASD, valevole per la Coppa Italia Dilettanti – cat. Promozione, Girone 19, con il quale la Società reclamante lamenta la irregolarità della partita in ragione della convocazione e dello schieramento in campo da parte degli avversari con la maglia n. 14 del calciatore Ossama MOUISSISSA, che risultava squalificato per due turni come da C.U. nr. 34 del 4/11/2021; - osservato che il predetto ricorso è stato depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 4/09/2022 ed è stato preannunciato in pari data sempre a mezzo PEC, nel rispetto dell’abbreviazione dei termini stabilita con il C.U. F.I.G.C. n. 19/A del 20/07/2022, e che tanto il preannuncio quanto il reclamo risultano essere stati regolarmente trasmessi alla Società avversaria a mezzo PEC; - esaminati il referto di gara nonché la distinta giocatori della POL.CARIGNANO ASD, dai quali risulta effettivamente lo schieramento in campo del suddetto giocatore, e verificato altresì che lo stesso si trovava in costanza di squalifica, come lamentato dalla reclamante; - ritenuto dunque fondato nel merito il reclamo della ASD VILLASTELLONE CARIGNANO
DELIBERA
- di accogliere il reclamo presentato dalla società ASD VILLASTELLONE CARIGNANO, assegnando gara persa alla Società POL. CARIGNANO ASD ed omologando il seguente risultato: POL. CARIGNANO ASD - ASD VILLASTELLONE CARIGNANO 0-3; - di comminare l'ammenda di Euro 150,00 alla POL. CARIGNANO ASD; - di squalificare la Dirigente accompagnatrice Sig.ra Enrica Razzetto, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 28/10/2022; - di squalificare per un'ulteriore gara il giocatore Ossama Mouississa sopra indicato, squalifica da scontarsi a seguito della precedente; - di non disporre l'addebito della tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata.