C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 06/09/2022 – Delibera – Gara POLISPORTIVA B. CHIANOCCO – VENAUS

Gara POLISPORTIVA B. CHIANOCCO - VENAUS

Il Giudice Sportivo Territoriale, - letto il reclamo presentato da parte della Società ASD VENAUS avverso la regolarità della gara disputata in data 4/09/2022 contro la Società ASD POLISPORTIVA B. CHIANOCCO, valevole per la Coppa Piemonte Valle d'Aosta di Prima categoria, Girone 10, con il quale la Società reclamante lamenta la irregolarità della partita in ragione della convocazione e dello schieramento in campo da parte degli avversari con la maglia n. 5 del calciatore Ionut Adrian IRIMIA, che risultava squalificato per un turno come da C.U. nr. 27 del 7/10/2021; - osservato che il predetto ricorso è stato depositato a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 5/09/2022 ed è stato preannunciato in pari data sempre a mezzo PEC, nel rispetto della abbreviazione dei termini stabilita con il C.U. F.I.G.C. n. 19/A del 20/07/2022, e che tanto il preannuncio quanto il reclamo risultano essere stati regolarmente trasmessi alla Società avversaria a mezzo PEC; - esaminati il referto di gara nonché la distinta giocatori della ASD POLISPORTIVA B. CHIANOCCO, dai quali risulta effettivamente lo schieramento in campo del suddetto giocatore, e verificato altresì che lo stesso si trovava in costanza di squalifica, come lamentato dalla reclamante - ritenuto dunque fondato nel merito il reclamo della ASD VENAUS

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla società ASD VENAUS, assegnando gara persa alla Società ASD POLISPORTIVA B. CHIANOCCO ed omologando il seguente risultato: ASD POLISPORTIVA B. CHIANOCCO - ASD VENAUS 0-3; - di comminare l'ammenda di Euro 150,00 alla ASD POLISPORTIVA B. CHIANOCCO; - di squalificare il Dirigente accompagnatore Sig. Massimiliano Rossero, che ha sottoscritto la distinta di gara, sino al 28/10/2022; - di squalificare per un'ulteriore gara il giocatore Ionut Adrian Irimia sopra indicato, squalifica da scontarsi a seguito della precedente; - di non disporre l'addebito della tassa di reclamo, che non risulta essere stata versata.

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