C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 29/09/2022 – Delibera – Gara ASSOCIAZIONE CALCIO BRA – A.C.CUNEO 1905 OLMO

Gara ASSOCIAZIONE CALCIO BRA - A.C.CUNEO 1905 OLMO

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il ricorso presentato dalla Società AC CUNEO 1905 OLMO SSD A RL avverso la regolarità della gara disputata in data 17/09/2022 contro la Società ASD A.C. BRA, valida per il Torneo Under 16 Regionale, Girone C, s.s. 2022/2023, regolarmente preannunciato con PEC inviata in data 18/09/2022 sia al C.R. Piemonte e Valle d'Aosta sia alla Società reclamata, e 32 depositato nonché trasmesso nei termini di cui all'art. 67 CGS, sempre a mezzo PEC, in data 19/09/2022; - rilevato che la reclamante si duole del fatto che la ASD A.C. BRA avrebbe schierato in campo, nella partita in oggetto, un giocatore che non avrebbe avuto i requisiti di età, ossia il n. 14 Simone Fogliato, nato il 28/10/2008; - verificato, dalla disamina del referto, che il ridetto calciatore è effettivamente stato schierato in campo al minuto 31 della ripresa in sostituzione del compagno Daniele Barberis, e che non avrebbe avuto diritto a prendere parte alla gara, non avendone i requisiti anagrafici in quanto ancora tredicenne; - evidenziato, infatti, che il CU n. 1 della FIGC, pubblicato sul CU del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta n. 2 del 2/07/2022 stabilisce letteralmente "Possono prendere parte all'attività Under 16 i calciatori che, anteriormente al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto anagraficamente il 14º anno di età, e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il 15º (ovvero nati nel 2007). Qualora fosse necessario, possono partecipare all'attività della categoria "Allievi - Under 17" e "Allievi - Under 16" coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (ovvero nati nel 2008 e nel 2009, dopo il compimento del 14º anno di età)";

DELIBERA

 - di accogliere il reclamo presentato dalla società AC CUNEO 1905 OLMO SSD A RL, assegnando gara persa alla società ASD A.C. BRA con il seguente risultato: ASD A.C. BRA - AC CUNEO 1905 OLMO SSD A RL 0-3; - di disporre a carico della società ASD A.C. BRA l'ammenda di Euro 50,00; - di non addebitare la tassa di reclamo a carico della Società AC CUNEO 1905 OLMO SSD A RL

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