C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 13/10/2022 – Delibera – Gara ARQUATESE VALLI BORBERA – FORTITUDO F.O.

Gara ARQUATESE VALLI BORBERA - FORTITUDO F.O.

Il Giudice Sportivo Territoriale, - visto il reclamo presentato dalla Società ASD FORTITUDO F.O. avverso la regolarità della partita disputata in data 1/10/2022 contro la Società ASD ARQUATESE VALLI BORBERA, valevole per il Campionato Regionale Under 18 s.s. 2022/2023, reclamo regolarmente depositato e preannunciato a mezzo PEC presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta e ritualmente notificato sempre a mezzo PEC alla controparte; - esaminate le doglianze della reclamante, che contesta l'effettuazione da parte degli avversari di un numero di sostituzioni superiore al consentito (6 invece che 5), in virtù di quanto disposto ex art. 74, comma 2, NOIF; - vagliate allo stesso modo le difese della Società reclamata, la quale afferma per contro che proprio in forza della suddetta norma, al comma 3, nonché di quanto previsto dal Regolamento FIGC per il settore Under 18 professionisti, art. 8, il numero di sostituzioni consentite nella suddetta categoria sarebbe pari a 7 per ogni partita. Sostiene inoltre la Società ASD ARQUATESE VALLI BORBERA di aver preso parte al Campionato Regionale Allievi Under 18 nella passata stagione sportiva effettuando un numero di sostituzioni massime a partita pari a 7, senza che ciò abbia mai comportato sanzioni e/o reclami avversari; - verificato che, come riportato nel referto di gara, nel corso della partita in oggetto la ASD ARQUATESE VALLI BORBERA ha effettuato 6 sostituzioni; - rilevato che il testo dell'art. 74 NOIF attualmente vigente, pubblicato e liberamente consultabile sul sito FIGC nella sezione "Norme" reca le seguenti previsioni ai commi 2 e 3: "2. Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto", senza dunque alcuna distinzione tra gare organizzate a livello professionistico e gare organizzate dalla LND; - considerato parimenti che, per la stagione sportiva in corso, la Categoria Under 18 non è più considerata inclusa nel S.G.S., tanto chele Società hanno dovuto procedere al tesseramento dei propri giocatori come Dilettanti; - ritenuto quindi che debba applicarsi la previsione di cui all'art. 74 comma 2 NOIF, e non quella di cui al successivo comma, e che per contro non possa trovare applicazione in via analogica per i Dilettanti il Regolamento FIGC specificamente formulato per il settore Under 18 Professionisti; - in virtù di quanto sopra esposto

DELIBERA

- di accogliere il reclamo presentato dalla Società ASD FORTITUDO F.O., in quanto fondato; - di comminare gara persa alla ASD ARQUATESE VALLI BORBERA, omologando il seguente risultato: ASD ARQUATESE VALLI BORBERA - ASD FORTITUDO F.O. 0 - 3: - di nulla disporre in merito alla tassa di reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it